LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 20250-2020 proposto da:
D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (*****), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (*****);
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 14502/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
RILEVATO
che:
D.S.M. ha chiesto che venga corretta da un errore materiale l’ordinanza di questa Corte 9.7.2020 n. 14502;
ha dedotto che con tale ordinanza era stato accolto il suo ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma 22.3.2018 n. 6267, e – nella motivazione – la parte resistente era stata condannata alle spese; tuttavia, nel dispositivo, la parte soccombente (e cioè il controricorrente) ea stata condannata al pagamento delle spese di lite “in favore del controricorrente”, invece che in favore del ricorrente.
CONSIDERATO
che:
palese è l’errore materiale di cui si chiede la correzione, come emerge inequivocabilmente dal fatto che a pagina quattro, terzo capoverso, della sentenza impugnata, si afferma chiaramente che “in base al principio della soccombenza, segue la condanna dell’agente della riscossione alle spese del presente giudizio di legittimità”;
l’ordinanza di questa Corte n. 14502/20 va pertanto corretta come segue:
alla pagina cinque, quarto rigo, in luogo delle parole
“del controricorrente”
si leggano le parole:
“del ricorrente”
Fermo il resto.
Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).
P.Q.M.
-) dispone che la ordinanza di questa Corte del 9 luglio 2020 n. 14502 sia corretta così come indicato in motivazione;
-) manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021