LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9570-2020 proposto da:
O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA COSTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 61/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/01/2070;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
che O.C., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso decreto della Corte di Venezia del 10 gennaio 2020, che aveva rigettato il gravame avverso il decreto reiettivo del suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere cristiano e di temere per la sua incolumità essendosi rifiutato di aderire a milizie armate antigovemative);
che il tribunale ha giudicato la narrazione non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
CONSIDERATO
che il primo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare la valutazione di non credibilità e contraddittorietà del racconto, incensurabilmente compiuta dai giudici di merito;
che inammissibile è anche il secondo motivo che contiene critiche del tutto generiche alle valutazioni, corroborate anche dall’indicazione delle fonti informative sulla situazione del paese di origine del richiedente, incensurabilmente compiute dai giudici di merito in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, oltre che umanitaria;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021