Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24995 del 15/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10123-2020 proposto da:

E.I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GUILO 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MARADEI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che E.I.C., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso decreto del Tribunale di Venezia del 13 febbraio 2020, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva dell’uccisione di sua madre e sua sorella in un attentato in una chiesa e del fatto che si era salvato perché era seduto all’ultima fila);

che il tribunale ha giudicato la narrazione non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

CONSIDERATO

che i tre motivi sono inammissibili: da un lato, non colgono né censurano la ratio decidendi posta a base della decisione, costituita dalla non credibilità del racconto e, dall’altro, consistono in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni di fatto, incensurabilmente compiute dai giudici di merito, circa l’insussistenza di ragioni di rischio personale in caso di rimpatrio e, dunque, la mancanza dei presupposti in concreto per il riconoscimento della protezione sussidiaria e dello status di rifugiato, anche in relazione alla doglianza di violazione del principio di non refoulement;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bit.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472