LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10716-2020 proposto da:
G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 2840/2020 cronol. del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 09/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LA MORGESE.
CONSIDERATO
che G.O., cittadino del Senegal, ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 9.3.2020, che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di avere lasciato il suo paese in conseguenza di contrasti con lo zio paterno per una eredità);
che i tre motivi di ricorso contestano genericamente e impropriamente incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, i quali con ampie argomentazioni hanno ritenuto non credibile il racconto del richiedente e insussistenti i presupposti di fatto (pericoli persecutori, danno grave e ragioni personali di vulnerabilità) richiesti per le protezioni “maggiori” e per la protezione umanitaria;
che il ricorso è inammissibile; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2021, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021