LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12066-2020 proposto da:
A.E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 23, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VOLPINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
avverso la sentenza n. 5186/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/ l -1 /2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LA MORGESE.
RILEVATO
che A.E.L., cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Venezia del 19 novembre 2019, che aveva rigettato il gravame avverso il decreto reiettivo del suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di avere aggredito un “soldato del re”, di essere stato arrestato e di avere subito violenze nel suo paese);
che il tribunale ha giudicato la narrazione non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
CONSIDERATO
che i primi due motivi sono inammissibili, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni, incensurabilmente compiute dai giudici di merito, concernenti la non credibilità del racconto e l’insussistenza di ragioni di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria; la denuncia di violazione del dovere di cooperazione istruttoria rimane su un piano di mera astrattezza, non confrontandosi con le rationes decidendi illustrate nella sentenza impugnata, da cui risulta che la Corte territoriale vi ha adempiuto, indicando anche le fonti informative a dimostrazione della insussistenza di condizioni di insicurezza nel suo paese;
che inammissibile è anche il terzo motivo che concerne la revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (vd. Cass. n. 16117 del 2020);
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021