LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11011-2020 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 2156/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 20/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LANIORGESE.
CONSIDERATO
che O.O., cittadino nigeriano, ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 20.2.2020 di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di avere lasciato il suo paese di origine per il timore di essere ucciso da una persona che voleva impossessarsi del suo terreno);
che il ricorso consiste in un unico motivo che genericamente e impropriamente contesta le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, i quali con diffuse argomentazioni hanno ritenuto non credibile il racconto del richiedente e insussistenti i presupposti (pericoli persecutori, di danno grave e ragioni personali di vulnerabilità) richiesti per le protezioni “maggiori” e per quella umanitaria;
che il ricorso è inammissibile; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021