LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21149-2020 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA DI TOMMASO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso il decreto N. CRONOL.
23940/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. RITA SANLORENZO che visti gli artt. 42 e ss. c.p.c. chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. A.D. ha impugnato la decisione del Ministero dell’Interno, resa dall’organo cosiddetto Unità di Dublino, con cui quest’ultimo ha ritenuto che la decisione sulla domanda di protezione internazionale fosse di competenza della Germania.
Il Tribunale di Roma adito a tal fine dall’impugnante, d’ufficio, ha ritenuto la propria incompetenza in favore del Tribunale di L’Aquila ricadendo nel circondario di quel Tribunale la struttura presso cui è ospitato l’impugnante.
Avverso tale pronuncia l’Abdiasis ricorre con regolamento di competenza basato su un motivo di censura.
Non v’e’ costituzione del Ministero. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 4, comma 1, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, commi 3 e 3-bis, poiché a suo dire il Tribunale competente sarebbe quello di Roma, dato che il criterio di individuazione della competenza territoriale adottato dal decidente non si applichi al caso in esame, ma solo ai giudizi in materia di protezione internazionale.
3. Il motivo è infondato.
Questa corte, con orientamento cui si intende dare continuità, ha statuito che “in tema di protezione internazionale l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonché dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, sicché la competenza territoriale a decidere sull’impugnazione dei provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione “ordinaria” ovvero “straordinaria” della medesima” 5092 del 25/02/2021 (Cass., Sez. VI-I, 25/02/2021, n. 5097; Cass., Sez. VI-I, 25/02/2021, n. 5092; Cass., Sez. VI-I, 28/11/2019, n. 31127).
4. Il ricorso va dunque respinto, confermando la competenza per territorio del Tribunale di L’Aquila avanti al quale andranno rimesse le parti anche per le spese del presente procedimento.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di L’Aquila avanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente procedimento.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile a seguito di riconvocazione, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021