Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2502 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31628-2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato presso la Suprema Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avv. FELICE PATRUNO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1962/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, di nome H.S., cittadino del Bangladesh.

Giunto in Italia ha chiesto di godere dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, oppure di quella umanitaria, raccontando di essere fuggito dal suo paese per evitare una rappresaglia privata: lavorando egli in una agenzia di viaggio era stato minacciato dai clienti che avevano affidato all’agenzia i soldi delle prenotazioni, di cui si era appropriato però il titolare.

Sia la Commissione che i giudici di primo e secondo grado non hanno creduto a tale racconto. Inoltre, il giudice di appello ha escluso che in Bangladesh vi sia una situazione di conflitto armato generalizzato tale da giustificare una protezione del richiedente, ed ha altresì escluso che quest’ultimo versi in una condizione di vulnerabilità che consente la protezione umanitaria.

H. ricorre con tre motivi.

V’è costituzione del Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, art. 14.

Egli ritiene che la corte di merito ha escluso una situazione di conflitto armato generalizzato in Bangladesh senza però citare le fonti (se non genericamente) nè indicare la loro collocazione temporale, contravvenendo dunque al dovere di cooperazione officiosa che impone al giudice di rendere note in modo preciso le fonti di sua conoscenza.

Il motivo è fondato.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020). La corte di merito trae conclusione circa la situazione del Bangladesh da fonti non meglio precisate. In particolare, la corte di merito ha motivato la sua decisione assumendo che “secondo recenti rapporti di Amnesty International e dello Human Right Watch, la situazione sociopolitica del Bangladesh.. si caratterizza per lo scontro politico che non integra conflitto armato” (p.3).

Da un lato non è specificata la fonte, ossia quale rapporto di Amnesty e quale di Human Rights, ma, più rilevante, è che non si citano gli anni o il periodo cui questi rapporti si riferiscono.

In tal modo non è possibile stabilire, giusta la regola indicata in precedenza, se le fonti sono aggiornate e dunque attuali alla decisione da assumere, e quali di preciso siano.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione del L. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6 e della L. n. 251 del 2007, art. 9.

Secondo il ricorrente la corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato l’esclusione della protezione umanitaria, limitandosi a ritenere insufficiente la prova della integrazione raggiunta in Italia senza effettuare comparazione con il caso di rimpatrio e dunque senza valutare l’eventualità che il livello dei diritti raggiunto qui sia pregiudicato dal rimpatrio.

Il motivo è infondato.

Invero la corte di merito considera insufficiente, con giudizio di fatto incensurabile, la prova della integrazione raggiunta, in quanto consistente solo in un contratto di lavoro part time.

I “seri motivi di carattere umanitario” che giustificano la protezione in oggetto costituiscono di certo un numero aperto, ed il giudice di merito deve valutare in concreto la situazione soggettiva del ricorrente. Tuttavia, da un lato costui ha l’onere di allegare la ragione per la quale è reso in patria vulnerabile (che può essere di natura sessuale, religiosa, politica, ecc), allegazione questa che è diversa dalla prova, e dunque dalla difficoltà di quest’ultima, di ciò che si afferma.

Per altro verso, non può ritenersi vulnerabile, ai sensi della normativa in questione, il lavoratore migrante, ossia colui che, come unica ragione assume il rischio, in caso di rimpatrio, di perdere il lavoro e nient’altro.

Corretta deve ritenersi dunque la decisione che, in mancanza della allegazione di uno o più diritti fondamentali che il rimpatrio rischia di compromettere (manifestazione del pensiero, libertà religiosa o sessuale, ecc.) ritenga insufficiente la perdita del lavoro ai fini del giudizio di vulnerabilità, escludendo che la protezione umanitaria possa mirare esclusivamente alla tutela dell’occupazione lavorativa raggiunta in Italia.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il ricorrente rimprovera alla corte di merito di avere attributo all’art. 10 Cost. un ambito diverso da quello suo proprio, ossia di averlo ritenuto non un istituto assorbito dalle forme di protezione internazionale umanitaria, come ritenuto dalla corte, bensì un istituto autonomo da quelle forme di protezione, che aggiunge una ulteriore tutela rispetto a quelle ai diritti fondamentali dello straniero.

Il motivo è inammissibile.

Esso si risolve in una astratta contestazione dell’interpretazione della norma, senza che si possa ricavarne un concreto esito per la pretesa del ricorrente, il quale si limita a dire che se invece il giudice avesse percorso la strada dell’autonoma applicazione del permesso di soggiorno per asilo costituzionale avrebbe dovuto accogliere la domanda, sul presupposto della “grave mancanza di sicurezza e di crisi umanitaria che il ricorrente ha invocato”, ma non si dice quale, nè si specifica quali siano le “libertà garantite dalla Costituzione italiana” o i diritti inviolabili che si rischia di perdere in caso di rimpatrio.

Il motivo dunque è inammissibile in quanto, pur contestando l’astratta ricognizione del significato della norma, non specifica come il ricorso al significato “corretto”possa influire sulla decisione.

Va dunque accolto il solo primo motivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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