Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25024 del 16/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11390-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LUXOTTICA GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, 32, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e difesa dagli avvocati SIMONE GINANNESCHI, MARCO ALLENA, FRANCESCO PISTOLESI e MARCO MICCINESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

RITENUTO

che:

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso la sentenza della CTR della Lombardia in data 23 gennaio 2018 che aveva riconosciuto il diritto della Luxottica Group s.p.a. alla restituzione dell’IRAP richiesta in relazione al 2004.

La società contribuente si costituiva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con istanza congiunta l’Agenzia delle Entrate e la Luxottica Group s.p.a. dando atto che nelle more del giudizio l’Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Lombardia aveva disposto l’esecuzione del rimborso a favore della società e manifestato di non avere interesse alla prosecuzione della lite, chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472