LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32144-2019 proposto da:
K.G., elettivamente domiciliato in Bari, via Andrea Angiulli, n. 38, presso l’avv. FELICE PATRUNO;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE;
– intimato –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avv AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1961/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, di nome K.G., è cittadino del Ghana.
Racconta di essere fuggito da quel Paese perchè ricercato per omicidio: avrebbe, contro l’intenzione, ucciso un molestatore di una sua fidanzata.
Fuggito subito dopo l’episodio, sarebbe stato ricercato dalla polizia, come riferitogli da parenti.
Giunto in Italia, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, o comunque quella umanitaria. La Commissione territoriale ha ritenuto non credibile il suo racconto ed ha rigettato ogni richiesta.
La decisione è stata poi confermata dal tribunale e dalla corte di appello.
Ora K. ricorre con tre motivi.
V’è costituzione del Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 351 del 2007, art. 14. Sostiene che, nel valutare la protezione sussidiaria, la corte avrebbe omesso ogni riferimento alle fonti internazionali utilizzate.
In particolare, per valutare se in Ghana vi sia un conflitto armato generalizzato, causa di pericoli per i civili residenti, la corte avrebbe citato una data fonte, ma senza riferire quale fosse e soprattutto a quando risalisse.
Il motivo è fondato.
La corte di merito effettivamente riporta un contenuto informativo (p.3) sulla situazione del Ghana, ma non dice da dove ha tratto l’informazione circa l’inesistenza di conflitto armato generalizzato, nè di conseguenza indica se la fonte è aggiornata o meno.
Si menziona come fonte di conoscenza Wikipedia, da cui la corte trae la descrizione del sistema giudiziario del Ghana: aveva l’obbligo di valutare l’imparzialità del sistema giudiziario ghanese al fine di smentire la tesi della persecuzione giudiziaria ai danni del ricorrente. Ma dalla descrizione, trovata su Internet, di un sistema giudiziario, ossia degli organi giurisdizionali in cui si articola, non si ricava alcunchè circa l’imparzialità del medesimo.
E’ regola che nei giudizi di protezione internazionale, fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020).
2.-Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo (art. 360, n. 5), vale a dire l’allegata situazione lavorativa del ricorrente in Italia, a dimostrazione della integrazione raggiunta.
Il motivo è inammissibile, trattandosi di una doppia conforme (art. 348 c.p.c.).
3.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 268 del 1998, artt. 5 e 19. Il ricorrente si duole della motivazione apparente circa la mancata concessione della protezione umanitaria, avendo la corte escluso perentoriamente che sussistano i presupposti di tale tutela, ma senza effettuare alcuna comparazione tra l’integrazione raggiunta dal ricorrente e la possibilità che il rimpatrio faccia perdere il livello di garanzie raggiunto in Italia.
Il motivo è fondato.
Infatti, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. 29459/2019; Cass. 15319/2020).
L’apodittica esclusione della protezione umanitaria, nella motivazione resa dalla corte, prescinde da tale comparazione, illegittimamente omessa.
Il ricorso va pertanto accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021