LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16064/2020 proposto da:
G.S.L. S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 14, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STAJANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE VILLA;
– ricorrente –
contro
A.S.L. ***** – AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE *****, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato PIETRO PICIOCCHI;
– controricorrenti –
e contro
A.R.S. – AGENZIA REGIONALE SANITARIA LIGURIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6990/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/10/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
FATTI DI CAUSA
1. In data 3 dicembre 2010, l’A.S.L. n. 2 Savonese deliberava, con provvedimento del Direttore Generale n. 1138/2010, l’avvio di un progetto di sperimentazione gestionale pubblico – privato, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ex art. 9 bis, volto all’attivazione di un Centro per il recupero della mobilità passiva ortopedica per i cittadini liguri residenti nel territorio Savonese.
Al fine di procedere all’attuazione del progetto, l’A.S.L. n. ***** Savonese provvedeva all’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare il partner privato incaricato di svolgere le attività oggetto della sperimentazione.
La procedura di gara si concludeva con l’aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Omnia Medica s.r.l., Villa Montallegro S.p.A., C.Re.S.S., Enne s.r.l., le quali costituivano in seguito la società G.S.L. s.r.l..
Dopo il positivo avvio, la sperimentazione veniva interrotta dalla Regione per mancato raggiungimento dell’obiettivo (mancata riduzione del tasso di fuga entro i limiti previsti), e il contratto risolto.
2. La G.L.S. s.r.l. ricorreva dinanzi al TAR Liguria.
Il TAR rigettava il ricorso dichiarando l’impugnativa in parte improcedibile – con riferimento alla Delib. G.R. 22 gennaio 2016, n. 18 – per sopravvenuto difetto di interesse, in parte inammissibile – con riferimento alla Delib. Direttore Amministrativo 26 gennaio 2016, n. 46 (confermativa del mancato raggiungimento dell’obiettivo di cui alla precedente Delib. 27 novembre 2015, n. 1303, ed integrativa della motivazione della prima) -, per difetto di giurisdizione.
3. Avverso la sentenza proponeva appello la G.L.S. s.r.l..
Nel giudizio si costituivano la Regione Liguria e l’A.S.L. n. ***** Savonese.
Con sentenza n. 6990/2019 il Consiglio di Stato respingeva l’appello.
Riteneva, in particolare, quanto alla pronuncia declinatoria della giurisdizione sul contratto, che, nella specie, difettasse, nell’atto di risoluzione l’esercizio di alcun potere autoritativo, trattandosi invece dell’esercizio di un diritto potestativo fondato sul contratto e richiamava la giurisprudenza che da tempo aveva chiarito che tra le controversie devolute al Giudice Ordinario vanno annoverate quelle aventi ad oggetto, come nella specie, la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall’Amministrazione committente a causa dell’inadempimento delle obbligazioni poste a carico dello appaltatore e ciò indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione, che non cessa per ciò solo di operare nello ambito delle posizioni paritetiche delle parti (cfr. Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 489; Cass., Sez. Un., 3 maggio 2017, n. 10705; Cass., Sez. Un., 12 maggio 2006, n. 10994; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20116).
Respingeva, poi, nel merito le censure formulate nei confronti provvedimento del D.G.R. n. 1303 del 2015, adottato a monte della risoluzione.
4. La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte dalla G.S.L. s.r.l. in liquidazione con due motivi.
5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..
6. Hanno opposto difese con rituale controricorso l’A.S.L. ***** – Azienda Sociosanitaria Ligure ***** e la Regione Liguria.
L’A.R.S. Liguria – Agenzia Regionale Sanitaria non ha svolto attività difensiva.
7. In prossimità della adunanza camerale è stata depositata rinuncia al ricorso accettata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comporta, ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata dalle parti controricorrenti (ex art. 391 c.p.c., comma 4).
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
PQM
Dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021