Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2505 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32749-2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO MARTINI 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA EMILIO FALCETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO PEZZOLLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 721/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

p.- Il ricorrente, M.J., è cittadino nigeriano, dell’Edo State.

Racconta di essere fuggito dal suo paese per sfuggire ad una vendetta privata.

In particolare, egli aveva avuto una relazione con una ragazza, figlia di un uomo di condizione sociale ritenuta migliore, morta però durante il parto. Il padre ha attribuito a lui la responsabilità del decesso, ed ha incaricato dei sicari di ucciderlo; da costoro il ricorrente dice di essere stato accoltellato alla pancia e ricoverato in ospedale, dove quegli stessi attentatori lo avrebbero seguito, e da dove egli, allarmando alcuni presenti, è riuscito a farsi aiutare e fuggire in Ghana; da lì, attraversati alcuni paesi, è giunto in Italia.

Ha chiesto lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

p.- La Commissione territoriale non ha creduto al suo racconto, ed allo stesso modo ha deciso il Tribunale, la cui decisione è stata confermata dalla Corte di Appello.

Quest’ultima, oltre a ritenere non credibile il racconto del ricorrente, ha escluso che la situazione dell’Edo State possa essere di conflitto armato ed ha altresì escluso la protezione umanitaria ritenendo del tutto indimostrata una qualche situazione di vulnerabilità utile a riconoscere quella protezione.

Ricorre M. contro questa decisione con tre motivi.

V’è costituzione tardiva del Ministero senza controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.- Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 contesta alla corte di appello di avere errato nel ritenere non credibile la versione dei fatti raccontata sin dall’inizio.

Secondo il ricorrente, da un lato, la corte non ha adeguatamente dato peso alle circostanze della narrazione, per altro verso non ha compiuto lo sforzo di ausilio imposto dalla legge, attraverso un interrogatorio o altri strumenti di indagine conoscitiva.

Il motivo è infondato.

La valutazione di credibilità dello straniero è frutto di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Più precisamente, secondo l’orientamento di questa corte, in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso art., senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020; Cass. 11295/2020).

La corte di merito ha considerato sia la credibilità soggettiva, intrinseca, ed ha rilevato smentite fattuali a tale racconto (per esempio il certificato medico che riferiva una operazione da appendicite e non già un intervento dovuto a taglio da coltello), sia l’assenza di riscontri credibili esterni.

Il giudizio di merito rispetta dunque i criteri procedimentali imposti dalla legge nell’accertamento della credibilità dello straniero.

p.- Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2 e ss. ma sotto un altro profilo, e precisamente quello della ricerca delle fonti di conoscenza della situazione del paese di provenienza.

Secondo il ricorrente, la corte non avrebbe adeguatamente attinto a quelle fonti, non avrebbe indicato a quali di esse ha fatto riferimento, nè avrebbe fornito riferimenti circa la data di tali fonti di conoscenza.

Il motivo è fondato.

Infatti, la corte di merito ha osservato che la regione dell’Edo State è sotto controllo pubblico e la minaccia di B.H. è lontana, citando la fonte www.internazionale.it senza indicazione di data e dunque senza che si possa stabilire se il riferimento a tale fonte è aggiornato o meno.

E’ regola che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. 9230/2020).

Da un lato non risulta riferimento a fonti attendibili di conoscenza della situazione dell’Edo State: il sito www.internazionale.it è il sito di un settimanale che riporta articoli di altri giornali, quotidiani o settimanali stranieri, e non è dunque fonte utile di conoscenza dei fatti; per altro verso non indicata la data delle notizie riportate da quel sito, che devono essere attuali ed aggiornate.

p.- Il terzo motivo denuncia innanzitutto violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3 oltre che della L. n. 251 del 2097.

La censura attiene alla mancata concessione della protezione umanitaria, e mira a rilevare l’assoluta mancanza di motivazione e di comparazione da parte del giudice di merito.

Il motivo è infondato.

La corte ha evitato il giudizio di comparazione, in quanto alcunchè è stato allegato dal ricorrente, sia in ordine alla situazione di vulnerabilità, a parte ovviamente il racconto ritenuto non credibile, sia per quanto attiene alla integrazione raggiunta in Italia.

E’ evidente che il giudizio della corte di merito sulla sussistenza di seri motivi di carattere umanitario non può che basarsi sulle allegazioni della parte, rispetto alle quali rileva la cooperazione officiosa del giudice, ma che da quelle allegazioni non può prescindere.

Il giudice di merito ha ritenuto non allegato alcunchè nè quanto ai pericoli che un rimpatrio può comportare, eccezione di quelli narrati, ma ritenuti non credibili, nè quanto alla integrazione raggiunta in Italia.

Si tratta di un apprezzamento di fatto, non sindacabile, ma che costituisce premessa del giudizio negativo sulla vulnerabilità.

Va dunque accolto il secondo motivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il secondo motivo. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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