Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.25052 del 16/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23424/2015 proposto da:

Sereco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Raffaele Caverni n. 6, presso lo studio dell’avvocato Di Carlo Michele, rappresentata e difesa dall’avvocato Parchitelli Lucia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott.ssa F.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dagli avvocati Cigliola Giovanni, Magno Andrea, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che chiede rigettarsi il ricorso.

LA CORTE OSSERVA:

FATTO E DIRITTO

1. – In accoglimento della domanda arbitrale proposta dal fallimento della ***** s.r.l. nei confronti di Sereco s.r.l., era pronunciato, in data 28 dicembre 2013, il lodo con cui quest’ultima veniva condannata al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 94.272,47, oltre interessi: importo costituente il saldo del compenso per l’esecuzione di opere in subappalto.

2. – Avverso detto lodo Sereco proponeva impugnazione. Nella resistenza della curatela fallimentare, la Corte di appello di Bari respingeva, con sentenza del 23 giugno 2015, la detta impugnazione.

3. – Sereco ha notificato ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte pugliese. L’impugnazione consta di quattro motivi. Ha resistito con controricorso il fallimento *****.

4. – In prossimità dell’adunanza camerale Sereco ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione e ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio. La rinuncia è stata accettata dalla controparte.

5. – Ne segue la l’estinzione del giudizio di legittimità; non deve pronunciarsi sulle spese processuali (art. 391 c.p.c., comma 4).

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM

La Corte;

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del Sezione Prima Civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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