LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16850/2015 proposto da:
GES.A.P. (Gestione Aeroporto Palermo) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 25, presso lo studio dell’avvocato Massimo Errante, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Cadelo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
VOLARE AIRLINES S.p.a., AIR EUROPE S.p.a., entrambe in Amministrazione Straordinaria, in persona dei rispettivi Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Panama n. 74, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Valentino, rappresentate e difese dall’avvocato Paolo Bosticco, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1451/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
1.) con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, GES.A.P. s.p.a. ha impugnato la sentenza del 14.2015 della Corte di Appello di Milano che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta nei suoi confronti dalle Amministrazioni Straordinarie di Volare Airlines spa e Air Europe spa e dichiarato inefficaci i pagamenti eseguiti in suo favore dalle compagnie in bonis nel c.d. periodo sospetto;
2) Volare Airlines spa ed Air Europe spa in A.S. hanno resistito con controricorso;
3) la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alle controricorrenti;
4) il giudizio va pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, attesa la peculiarità della questione controversa, le spese vanno dichiarate interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021