Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.25100 del 16/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16800/2020 proposto da:

Y.Q., elettivamente domiciliato in Fermo, alla via Ognissanti, 13, presso lo studio dell’avv. Renzo Interlenghi, che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2021 da Dott. MACRI’ BALDA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di Y.Q., originario del *****, di riconoscimento della protezione internazionale, confermando la decisione della Commissione territoriale di Ancona.

In particolare, ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente la protezione, il quale aveva riferito di essere perseguitato per motivi religiosi perché, mentre stava partecipando ad un’assemblea religiosa organizzata presso la sua abitazione, lui e la sua famiglia erano stati aggrediti da un gruppo sciita; a seguito delle successive minacce, il padre l’aveva mandato a ***** dal cugino e, dopo tre o quattro mesi, mentre era seduto nel parco, delle persone l’avevano avvicinato per sapere chi fosse e cosa stesse facendo. Il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni non erano state circostanziate, che il racconto non era stato documentato, neanche per la parte in cui i familiari avevano dovuto far ricorso alle cure mediche; a distanza di 16 anni da quell’episodio i familiari in Pakistan non avevano avuto alcun problema. Ha aggiunto che ulteriore elemento di perplessità era la circostanza che, emigrato dal Pakistan nel 2005, aveva presentato una prima domanda di protezione in Grecia nel 2011 e in Italia nel 2008, a due mesi dall’ingresso, senza giustificare il ritardo.

Dopo aver esaminato la situazione del Pakistan, sulla base delle fonti internazionali, ha concluso che gli sciiti non avevano alcuna influenza a livello politico e, per questo motivo, erano stati vittime di discriminazioni e attentati, principalmente condotti proprio dai gruppi militanti sunniti. Anche per questo motivo, ha ritenuto insussistenti i presupposti delle tutele richieste, ivi compresa quella per il rilascio del permesso per gravi ragioni umanitarie, in assenza di condizioni di vulnerabilità.

Il ricorrente presenta due motivi di censura.

Con il primo lamenta che era stato sentito dal giudice onorario di Tribunale anziché dal Collegio con conseguente nullità della decisione.

Con il secondo contesta la decisione che non aveva considerato le cellule terroristiche silenti.

Il ricorso è infondato.

L’audizione è stata eseguita dal Giudice onorario di Tribunale legittimamente secondo la sentenza a Sezioni Unite n. 5425 del 2021, Rv. 660688-01, che ha affermato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta.

Nel merito, il Tribunale ha reso una motivazione ampia e diffusa in ordine all’inattendibilità intrinseca del dichiarante con argomenti non specificamente contestati e il cui esame è precluso in sede di legittimità. La decisione è in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Cass., Sez. 1, ord. n. 6738 del 2021, Rv. 660736-01). Nello specifico, si tratta di un racconto intrinsecamente inattendibile. Ciò nondimeno, il Tribunale ha considerato anche la situazione specifica del Pakistan non rilevando elementi di particolare criticità. La questione del terrorismo con cellule silenti è estravagante rispetto alla ratio decidendi che non è stata specificamente censurata.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Interno che non si è costituito.

Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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