Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25140 del 16/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22736/2020 proposto da:

A.Q., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell’avv. Giovanbattista Scordamaglia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura GENERALE DELLO Stato;

– resistente –

Procura Repubblica Catanzaro;

– intimati –

avverso la sentenza n. 110/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

A.Q., cittadino del Pakistan, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:

aveva abbandonato il Pakistan in quanto vittima di persecuzioni per motivi religiosi e, segnatamente, perseguitato da un gruppo di sunniti per il fatto di essere di fede sciita e per essersi rifiutato di vendere, a prezzo troppo basso, la sua casa.

La Corte, esaminata la situazione nel Pakistan, riteneva la assenza delle condizioni di rischio dedotte ai fini della domanda principale, escludeva le condizioni per la protezione sussidiaria considerata la situazione interna stabile del paese e, quanto alla protezione umanitaria, premetteva la necessità della prova di essersi allontanato da una autentica condizione di vulnerabilità del paese di origine per poter poi valutare l’effettività dell’inserimento sociale in Italia. Riteneva, quindi, insufficiente la sola deduzione dell’attuale situazione di lavoro stabile del ricorrente in Italia.

Gli intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

con l’ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 dell’11.12.2020 è stata rimessa alle S.U. la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quando sia stato accertato il radicamento del cittadino straniero, fondato su indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione mediante il rimpatrio possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare;

la questione appare rilevante nel presente giudizio, in cui risulta accertato che il ricorrente lavora stabilmente in Italia.

PQM

rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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