Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.25143 del 16/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15779/2015 proposto da:

R.P.M., elettivamente domiciliata in Roma Via Arno 38, presso lo studio dell’avvocato Moncada Gianluca, rappresentata e difesa dall’avvocato Lo Giudice Salvatore, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

Comune Canicattì;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3494/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha concluso per il rigetto del ricorso, conseguenze di legge.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1. R.P.M. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3494/24/14 del 12 novembre 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Ici 2004 notificatole dal comune di Canicattì (AG).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– era infondata l’eccezione della R.P. circa la mancata allegazione da parte dell’appellante Comune della ricevuta di “spedizione” a mezzo posta dell’atto di appello, dal momento che la costituzione in giudizio del comune era pacificamente avvenuta (2 marzo 2012) nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell’atto di gravame (riferito dalla stessa appellata nel 28 febbraio 2012);

– contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la notificazione dell’avviso di accertamento tramite un’agenzia postale privata (Sicilia Post’) non comportava l’inesistenza dell’atto impositivo il quale, in quanto venuto pacificamente a piena conoscenza della contribuente entro il termine di decadenza concesso all’ufficio, doveva così ritenersi valido ed efficace;

– infondati erano gli ulteriori motivi di opposizione dedotti dalla contribuente.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Canicattì.

Con ordinanza interlocutoria 6.11.2019 questa Corte disponeva rinvio a nuovo ruolo sia per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e quindi accertare “ai fini della tempestività, l’effettiva sussistenza in atti della data di spedizione dell’atto di appello, eventualmente anche tramite disamina dell’avviso di ricevimento con timbro postale, secondo quanto stabilito da SSUU 134523/17”; sia in attesa della decisione delle SSUU investite della questione sulla validità della notificazione degli atti a mezzo posta privata.

La ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, e dichiarando di rinunciare al secondo.

Ha inoltre allegato istanza di oscuramento dei dati identificativi riportati sulla sentenza D.Lgs. n. 196 del 2003 ex art. 52, comma 1, e s.m..

p. 2. Va preliminarmente rigettata l’istanza di oscuramento in sentenza dei dati personali, richiamandosi in proposito quanto recentemente stabilito – esattamente in termini e con specifico riguardo alle controversie di natura tributaria – da Cass. ord. n. 22561/21 rg, alla quale interamente si rinvia.

p. 3.1 Con il primo motivo di ricorso (l’unico rimasto, avendo la ricorrente espressamente dichiarato di voler rinunciare alla seconda doglianza) si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che il Comune appellante non aveva allegato la prova della spedizione del plico postale raccomandato contenente l’atto di appello (era in atti soltanto la busta di spedizione, priva però della data apposta dall’ufficio postale), con conseguente impossibilità di verificare non soltanto la tempestività della sua costituzione in giudizio, ma la tempestività della stessa impugnazione p. 3.2 Il motivo è destituito di fondamento.

La disciplina D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 22 (richiamata per l’appello dall’art. 53) è stata rivisitata da questa corte di legittimità, la quale (con la sentenza delle SSUU n. 13452/17) ha chiarito che: – il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente deve essere fatto decorrere, non dalla data della “spedizione” del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della “ricezione” del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione);

– non sussiste causa di inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta allorquando il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Ciò premesso ad inquadramento della problematica dedotta con la censura, va considerato che nel caso di specie – come confermato dalla disamina del fascicolo d’ufficio allo scopo acquisito – l’atto di appello del Comune è stato notificato alla parte contribuente il 28 Febbraio 2012 (come anche dalla stessa riferito) e, pertanto, nel rispetto del termine ‘lungò di impugnazione ex art. 327 c.p.c., vertendosi di sentenza di primo grado (che non risulta essere stata notificata) pubblicata il 14 novembre 2011.

La costituzione in appello del Comune appellante è poi intervenuta il 2 marzo 2012 e, pertanto, ampiamente entro il termine (oltre che di impugnazione) di 30 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 (a fortiori facendo qui applicazione di quanto stabilito dalla menzionata decisione delle Sezioni Unite in ordine alla rilevanza del momento recettivo dell’atto di impugnazione.

In definitiva, come già esattamente vagliato dalla commissione tributaria regionale, è da escludere la tardività del comportamento processuale del Comune, con riguardo tanto al termine di proposizione dell’appello, quanto a quello di sua costituzione in giudizio.

Ne segue il rigetto del ricorso.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione del Comune intimato al presente procedimento.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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