Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2515 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25670-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato DONATO GRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3442/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZ. DISTACCATA di CATANIA, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione distaccata di Catania con sentenza n. 3442/2019 pubblicata il 3.6. 2019 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 743/2013 che aveva accolto il ricorso proposto da B.S. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, nella misura del 90% delle imposte IRPEF ed ILOR versate per i periodi di imposta 1990, 1991 e 1992 per complessive Euro 10.760,00, rimborso dovuto quale destinatario dei benefici di cui all’O.M. 29 gennaio 1993, n. 2316, in quanto residente alla data del 13 dicembre 1990 in uno dei comuni individuati da detta Ordinanza Ministeriale quali colpiti dall’evento calamitoso avvenuto nella Sicilia sud orientale il 13 e 16 dicembre 1990, e per i quali la successiva L. 27 dicembre 2002, n. 289, all’art. 17, riservava il beneficio di poter definire la propria posizione nei confronti del fisco con il versamento del solo 10% delle imposte per gli anni in questione.

La Commissione Tributaria Regionale ha considerato sussistenti le condizioni che giustificano nella specie il diritto al rimborso ritenendo che non assumesse alcun rilievo la sopravvenuta L. n. 123 del 2017, afferente alla fase materiale del rimborso dovuto non incidente sulla sussistenza e sull’estensione di detto diritto. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

L’intimato ritualmente intimato, resiste con controricorso.

Considerato che:

L’Agenzia lamenta violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deducendo che la predetta norma sopravvenuta dovesse avere applicazione anche sui giudizi pendenti in tema di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata negli anni 1990/1991/1992 in favore di chi aveva già corrisposto integralmente i contributi;

al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (comma 66, primo periodo, modificato dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. a)), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (comma 665, quinto periodo, come introdotto dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. b)), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire i “criteri di assegnazione dei predetti fondi”;

ritiene il Collegio che tale ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero dei diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. n. 9784/2018, 4299/2018; Cass. 2020 nr 2578) ed inoltre costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr. ex multis Cass. n. 8373/2015, in tema di IVA).

Il ricorso va dunque rigettato;

le spese di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 2000,00 oltre s.p.a..

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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