Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25151 del 16/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25691/2019 proposto da:

G.L., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. G.L., cittadino del Gambia, adiva il Tribunale di Torino in seguito al rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di protezione internazionale, chiedendo di accogliere la domanda di protezione sussidiaria o in subordine di permesso per motivi umanitari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto era stato falsamente accusato di essere omosessuale. La domanda è stata rigettata dal Tribunale e il provvedimento di rigetto è stato impugnato dal richiedente solo in relazione al mancato accoglimento della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza 14 marzo 2019, n. 470, ha rigettato l’impugnazione.

Avverso la decisione della Corte d’appello di Torino G.L. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in un motivo, che lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 32, comma 3, in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha infatti motivato l’assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare sottolineando che nel giudizio d’appello il ricorrente non aveva “più fatto alcun cenno alla falsa accusa di omosessualità che lo avrebbe indotto a lasciare il proprio paese”, senza contestualizzare né argomentare il dedotto timore di subire trattamenti inumani a causa della falsa accusa di omosessualità, rilievi sui quali il ricorrente nulla obietta nel ricorso, limitandosi nel medesimo a ribadire apoditticamente che la falsa accusa di omosessualità sarebbe motivo sufficiente per la concessione della protezione richiesta (v. pp. 5 e 6 del ricorso).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese in quanto il controricorso del Ministero, per la sua aspecificità, non essendo neppure chiaramente riferibile alla vicenda in esame, non presenta i requisiti minimi di cui all’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472