Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25162 del 16/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22117/2018 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Facility Management Consulting Sas di G.C., Ugam Società

semplice;

– intimati –

e contro

C.G.L.A. in proprio e quale socio accomandatario della Facility Management Consulting sas di G.C. &

c, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Pace Fabio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2018 della COMM.TRIB.REG., LOMBARDIA, depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha respinto l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi proposti da C.G.L.A. in proprio e quale rappresentante legale della sas Facility Management Consulting, contro avvisi di accertamento di maggior reddito da partecipazione ed Iva;

2. i contribuenti resistevano con controricorso;

3. con atto del *****, i contribuenti, documentando di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019, e di aver effettuato il pagamento della somma dovuta, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

4. con atto del *****, l’Agenzia delle entrate, dando conto dell’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio;

5. considerato quanto precede, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del processo con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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