LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 6753 del 2020 promosso da:
M.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Barba;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN DONACI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marcello Pennetta, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Barbara Rizzo, in Roma, via G. Saliceto, n. 4;
– controricorrente –
per regolamento preventivo di giurisdizione avverso la sentenza del Giudice di pace di Brindisi n. 2517/19, depositata il 5 dicembre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Il signor M.S., con atto di citazione notificato il 29 giugno 2019, ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Brindisi il Comune di San Donaci per sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) dare atto della esecutività ed esecutorietà per legge della concessione n. 558 del 23 settembre 1970, rilasciata dal Comune al Dott. S.D. per la costruzione sul suolo cimiteriale di una cappella funeraria, e del successivo contratto del 19 giugno 1972 di durata perpetua, i cui beneficiari risultano gli eredi di S.D.; b) annullare l’acquisto del loculo cimiteriale illecitamente imposto all’attore; c) condannare il Comune alla restituzione della somma di Euro 2.366,70, nonché al risarcimento dei danni morali, quantificati in Euro 2.500; d) condannare il Comune alla rifusione delle spese processuali.
Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
2. – Con sentenza n. 2517/19, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 dicembre 2019, il Giudice di pace di Brindisi ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Il Giudice di pace ha affermato che oggetto del contendere è il reclamo del diritto di sepolcro dell’attore nei confronti della pubblica amministrazione concedente, il che comporta la disamina di un interesse legittimo e dei titoli concessori rilasciati dal Comune.
Il Giudice di pace ha quindi rilevato che la controversia ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, giacché la situazione giuridica del privato, il quale pretende di eseguire la tumulazione di un defunto nella cappella, ha natura e consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
3. – Con atto notificato il 3 febbraio 2020, il signor M.S. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dal Giudice di pace di Brindisi.
Con tale atto il M. ha chiesto la “riforma” della sentenza di primo grado e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. A sostegno del ricorso, il M. ha dedotto che la controversia ha per oggetto l’annullamento, non di un atto amministrativo, ma dell’acquisto del loculo cimiteriale e la conseguente restituzione del corrispettivo versato, essendo esso attore già titolare, quale erede del de cuius, del loculo cimiteriale nella cappella funeraria, e quindi di un diritto pieno ed esclusivo.
Il Comune di San Donaci ha resistito con controricorso, concludendo per l’improponibilità, l’inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza del ricorso.
4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza.
Secondo l’Ufficio del Procuratore Generale, l’inammissibilità dell’istanza di regolamento preventivo deriva dal fatto che è intervenuta la sentenza del Giudice di pace di Brindisi, ciò che preclude l’esperibilità del mezzo, che non ha natura impugnatoria, ai sensi dell’art. 41 c.p.c..
5. – In prossimità della Camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Ad avviso del ricorrente, l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione risulterebbe ammissibile “perché la causa civile in prima istanza non aveva ad oggetto l’annullamento di un atto amministrativo per cui sussiste nel caso di specie omessa pronuncia sulla domanda”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il ricorso per regolamento di giurisdizione il signor M.S. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda azionata nei confronti del Comune di San Donaci dinanzi al Giudice di pace di Brindisi.
Il ricorso è stato proposto dopo che l’adito Giudice di pace ha dichiarato, con sentenza, il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Il ricorrente ha chiesto alle Sezioni Unite l’annullamento della pronuncia emessa dal Giudice di pace.
2. – Il ricorso – ove interpretato, in conformità alla sua intestazione, come regolamento preventivo di giurisdizione – è inammissibile, perché proposto per insorgere contro una sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dal Giudice di pace e perciò al di fuori dei casi previsti dall’art. 41 c.p.c. (“finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado”).
Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243).
Il regolamento è peraltro inammissibile anche ove valutato come ricorso ordinario per cassazione, considerato che la sentenza declinatoria della giurisdizione del Giudice di pace, contestata dal ricorrente, è appellabile e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo, non essendo ricorribile per saltum (cfr. Cass., Sez. Un., 29 luglio 2016, n. 15817).
3. – Alla declaratoria di inammissibilità del regolamento segue la condanna del ricorrente M. al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
P.Q.M.
dichiara il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 1.800 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021