Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25170 del 17/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14499/2019 proposto da:

Z.Y., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Massimo Goti, in Prato, via Baldinucci nr. 71, che lo rappresentata e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Milano con decreto nr. 2639/2019 respingeva la richiesta proposta di Z.Y. diretta ad ottenere lo status di rifugiato,la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

Rilevava con provvedimento del 23.8.2018 che non vi fosse la necessità di ripetere l’audizione non avendo la richiedente addotto fatti nuovi ed essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Osservava per quanto riguarda la domanda di protezione internazionale che non poteva ritenersi credibile la decisione della richiedente di lasciare la Cina nell’anno 2015 per ragioni legate alla sua fede religiosa.

Sottolineava che per quanto riguarda la protezione sussidiaria che la richiedente non aveva addotto fra le ragioni che l’avevano indotta ad espatriare ragioni di instabilità interna benché avesse concluso per il riconoscimento di detta misura. Evidenziava comunque sulla base di fonti aggiornate puntualmente indicate la mancanza di una situazione di violenza indiscriminata.

Da ultimo escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria per la mancanza di espressa allegazione di fattori di vulnerabilità.

Con ordinanza del 22.9.2020 la Corte rinviava a nuovo ruolo il procedimento in attesa della definizione in pubblica udienza della questione relativa al rinnovo dell’audizione del richiedente.

All’esito veniva nuovamente fissata l’udienza camerale.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale senza video registrazione del verbale svoltosi dinnanzi la Commissione territoriale avrebbe deciso il ricorso senza disporre l’audizione del richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, per avere il primo Giudice omesso di considerare il contesto interno del Paese di origine del richiedente la protezione internazionale caratterizzato da una situazione di persecuzione diffusa ai danni degli appartenenti alla religione cristiana.

Tanto premesso, rileva il Collegio come in atti consti il rilascio all’Avv. Goti Massimo di procura speciale alle liti su foglio separato allegato al ricorso e che, pur essendo riportata la data della procura, la sottoscrizione del difensore è riferita alla sola sottoscrizione del richiedente.

Al riguardo, va evidenziato come in ordine alla validità di tale procura si siano registrati alcuni orientamenti che hanno ritenuto dubbia la possibilità di estendere la volontà certificativa oltre quanto espressamente dichiarato e, dunque, che la procura contenga la speciale certificazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, con conseguente rimessione della questione alle Sezioni unite (vedi Sez. 2, n. 28208/2020). Pertanto, risultando la risoluzione della questione rilevante nel presente giudizio, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla mancata certificazione della data di rilascio della procura.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472