LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24017/2019 proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone con studio in Torino, via Palmieri 40;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis domiciliato per previsione generale di legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via Dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 4307/2019 del Tribunale ordinario di Torino pubblicato il 25/6/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO IN FATTO
che:
– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da M.A., cittadino della *****, avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale;
– a sostegno delle domande di protezione egli ha raccontato di essere cresciuto in ***** secondo i dettami della religione cristiana e che alla morte del padre i parenti paterni insistevano affinché si convertisse alla fede musulmana; la questione aveva provocato un contrasto fra i familiari materni e paterni, contrasto a causa del quale sosteneva di avere lasciato il Paese di origine e di non poter farvi ritorno;
– il tribunale torinese con il decreto qui impugnato ha negato l’audizione del richiedente asilo e confermato in ragione della genericità delle dichiarazioni dallo stesso rese sia la protezione internazionale che quella c.d. umanitaria;
– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 22/07/2019 ed affidato a tre motivi;
– non ha svolto attività difensiva M’intimato Ministero dell’interno;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a);
– ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere la fissazione dell’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), fondata sulla circostanza che, nel caso di specie, non è disponibile la videoregistrazione del colloquio avanti la Commissione territoriale;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 14 lett. c) D.Lgs. n. 251 del 2007 e comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– secondo il ricorrente, il tribunale, nella valutazione contenuta nel provvedimento impugnato ha omesso l’esame specifico delle fonti internazionali dalle quali si evince la situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata;
– con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– secondo il ricorrente, il primo giudice avrebbe omesso in toto di valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente la protezione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
– il primo motivo di ricorso è fondato;
– non appare, infatti, corretta la motivazione del rigetto dell’audizione adottata dal tribunale e fondata sul presupposto della presenza in atti del verbale dell’audizione del richiedente tenutasi innanzi alla Commissione territoriale;
– costituisce principio consolidato che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 215834/2020; id. 22049/2020; id. 26124/2020; id. 8351/2021);
– pertanto, a fronte dell’istanza di audizione proposta dal ricorrente il giudice di merito deve procedere alla verifica delle ragioni giustificative addotte e pronunciarsi sulle stesse, non potendosi limitare alla mera constatazione della presenza in atti del verbale dell’audizione avanti alla Commissione per motivare il diniego della stessa;
– poiché nel caso di specie di tali ragioni giustificative il tribunale non ha dato conto, la censura è fondata e va accolta; -l’accoglimento del primo motivo è assorbente (assorbimento proprio) rispetto alla decisione sugli altri due motivi;
– in definitiva quindi il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione affinché riesamini il ricorso alla luce del principio di diritto secondo il quale “in caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente contro il diniego della protezione internazionale ed umanitaria, il giudice di merito deve procedere alla verifica delle ragioni giustificative addotte e pronunciarsi sulle stesse, non potendosi limitare alla mera constatazione della presenza in atti del verbale dell’audizione avanti alla Commissione per motivare il diniego della stessa” e provveda altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021