Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25220 del 17/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26256/2019 proposto da:

M.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLE BOMBELLI 29/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERRASTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG FERRARA, IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE, MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 216/2019 del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

M.P.M. ricorre per cassazione contro l’ordinanza 2 luglio 2019, n. 216, con la quale il Giudice di pace di Ferrara ha respinto la domanda di annullamento, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, del Decreto di Espulsione n. 113 del 2019, del Prefetto di Ferrara e del conseguente ordine del Questore di Ferrara Gli intimati, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Roma, non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in due motivi:

a) il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione e art. 33, comma 1, convenzione di Ginevra, in quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato sul presupposto dell’inesistenza di causa di inespellibilità”;

b) il secondo motivo denuncia “nullità e/o annullabilità dell’ordinanza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice a quo ha del tutto omesso di valutare l’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale dell’8 ottobre 2018”.

2. Preliminarmente all’esame dei motivi, va rilevato che raggiunto da un primo provvedimento di espulsione, n. 173/2318, il ricorrente aveva presentato domanda e, a seguito del suo rigetto, ricorso a questa Corte fondato sulle medesime doglianze oggetto del presente giudizio. Questa Corte, con ordinanza della prima sezione 17 febbraio 2021, n. 4196, ha ritenuto che il ricorso ponesse questioni “meritevoli di approfondimento e di rilievo nomofilattico” e ha così rinviato a causa alla pubblica udienza.

Il Collegio ritiene opportuno, alla luce della identità delle questioni prospettate dai due ricorsi, rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Prima Sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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