Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.25223 del 17/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.P., rappr.e dif. dall’avv. Anna Rosa Oddone, avvannarosaoddone01.pec.ordineavvocatitorino.it, come da procura allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Potenza 12.5.2020, n. 278, in R.G. 101/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.9.2021.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. I.P. impugna la sentenza App. Potenza 12.5.2020, n. 278, in R.G. 101/2019 di inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Potenza 30.1.2019 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza e precisato che l’impugnazione appariva formulata come “appello” in riforma dell’ordinanza ex art. 702 quater c.p.c.: a) inammissibile il gravame, per intempestività, stante l’esorbitanza dal termine del regime di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19; b) inammissibile la impugnazione anche nel merito, per la genericità delle formule censorie adottate, in violazione della necessaria specificità dell’appello, carente quanto a vicenda personale del richiedente e ragioni dell’espatrio;

3. in particolare, ed inoltre, la sentenza ha rilevato: a) il difetto di adeguata critica alla inattendibilità dei fatti narrati dal richiedente e quale operata sia da commissione che primo giudice, con riguardo alle circostanze e alle ragioni dell’allontanamento da ***** e il collegamento con la temuta minaccia di uccisione dalla confraternita cui asseriva aver già partecipato per anni; b) l’insufficienza del mero riferimento al contesto sociopolitico della Nigeria e la omessa critica alla esclusa appartenenza del richiedente agli ambiti persecutori pur ipoteticamente esaminati dal primo giudice; c) il difetto dei requisiti della protezione sussidiaria in ognuna delle sue tre vicende D.Lgs. n. 241 del 2007, ex art. 14; d) il difetto di giustificazione della richiesta di protezione umanitaria, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, con certa compromissione grave dei diritti fondamentali, non bastando i generici richiami giurisprudenziali effettuati a confutazione delle valutazioni reiettive del tribunale;

4. il ricorrente propone due motivi di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza ove il giudice ha riprodotto adesivamente le motivazioni dell’ordinanza impugnata, in violazione del principio della “prova attenuata” e così del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche per vizio di motivazione; con il secondo motivo si censura la omessa valutazione della diretta esposizione a pericolo cui sarebbe soggetto il richiedente in caso di rientro coattivo, quanto alla protezione umanitaria, imponendo le norme la valutazione della vulnerabilità del richiedente;

2. il ricorso è inammissibile, per difetto di censura della prima ed assorbente ratio decidendi adottata dalla corte in punto di intempestività del gravame interposto avverso l’ordinanza del primo giudice; la sentenza ha invero dato conto che, in applicazione dell’indirizzo di Cass. s.u. 28575/2018 ed avendo riguardo al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, nel testo ratione temporis vigente, il ricorso d’appello era stato depositato solo il 7.3.2019, dunque oltre il termine legale d’impugnazione di 30 giorni, già decorrente dalla comunicazione di cancelleria, avvenuta il 30.1.2019;

3. si tratta di circostanze su cui il complesso ricorso omette qualunque interlocuzione, ciò imponendo il richiamo al principio per cui “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, né contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione” (Cass. 17182/2020);

4. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per la condanna al cd. doppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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