LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
E.F., rappr. e dif. dall’avv. Virgilio Di Lonardo, avv.virgiliodilonardo.pec.giuffre.it, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Filomena Mossucca, in Roma, via San Tommaso D’Aquino n. 83, come da procura allegata in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– costituito –
per la cassazione della sentenza App. Potenza 20.11.2019, n. 808, in R.G. 520/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.9.2021.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. E.F. impugna la sentenza App. Potenza 20.11.2019, n. 808, in R.G. 520/2018 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Potenza 26.6.2018 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;
2. la corte, per quanto qui di interesse, ha dato atto che l’appello era circoscritto al lamentato diniego di protezione sussidiaria e umanitaria, così ritenendone la infondatezza nel merito poiché: a) quanto alla prima tutela, secondo le fonti riportate, non sussisteva conflitto armato in Nigeria, nella zona dell’Edo State, ed in generale nel Sud, area di provenienza del richiedente; b) quanto alla protezione umanitaria, era insussistente ogni forma di vulnerabilità già in astratto, avendo il richiedente riferito la fuga alla volontà di sottrarsi alla responsabilità civile connessa ad un sinistro stradale di ammessa colpa, e cioè i danni del camion condotto (e non ancora del tutto pagato), mentre il timore ben più grave (ed anche alla vita) per l’eventuale decesso della persona investita era connesso ad un’ipotesi priva di verificazione, mancando poi la dimostrazione di effettiva vulnerabilità per come comparabile con il godimento di diritti fondamentali al rimpatrio coattivo, posta altresì la situazione occupazionale in Italia priva di stabilità;
3. il ricorrente propone un unico complesso motivo, sviluppato in quattro profili.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il motivo si deducono: a) la nullità della sentenza, perché “frutto di evidente copia/incolla”; b) la mera apparenza della sua motivazione, comunque perplessa ovvero incomprensibile; c) la violazione di svariate disposizioni relative alla protezione sussidiaria; d) l’erroneità del diniego della protezione umanitaria, anche per difetto di motivazione;
2. il primo profilo – per come ripreso a pag. 5, p.1 del ricorso – è inammissibile, per totale carenza di enunciato argomentativo e difetto assoluto di coerenza anche con le anticipazioni rubricate a pag. 2, sub profili p. 1, 2 e 3, in quanto non risulta che la corte abbia affermato positivamente la non credibilità del richiedente, anzi dichiarando di poterne prescindere stante l’estraneità già enunciativa delle ragioni del dedotto allontanamento in punto di requisiti della protezione sussidiaria; né risulta meglio spiegato in quale abbreviazione inammissibile consisterebbe la non condivisa nullità della motivazione;
3. quanto al secondo e restante complessivo profilo – per come ripreso a pag. 5, p.2 del ricorso – la censura è inammissibile, poiché non si dirige in modo specifico sulla argomentata insufficienza, al fine del conseguimento della protezione umanitaria, delle condizioni di esposizione a rischio del richiedente, escluse in sentenza per la duplice ragione del carattere privato, oltre che non definitivamente circostanziato, del conflitto esposto e del mancato radicamento occupazionale più stabile in Italia, aspetto parimenti non affrontato dal ricorrente (Cass. 10815/2019);
4. osserva infine il Collegio che anche il collegamento tra la situazione generale in Nigeria e la ipotetica compromissione dei diritti fondamentali, per un verso ha trovato adeguata illustrazione in sentenza, con la motivata esclusione del conflitto armato localizzato e, per altro, risulta solo genericamente invocato nel motivo e per di più quale mero contesto di riferimento, mancando altra individuazione di dettaglio sulle cause specificamente proprie della vulnerabilità, senza che poi le citate conclusioni della corte vengano poste in discussione con fonti alternative (Cass. 28433/2018) o diversa accentuazione del pericolo (Cass. 5675/2021);
5. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i prescipposti per la condanna al cd. doppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021