Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25330 del 20/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10751-2020 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3996/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 1 ottobre 2019, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;

– che la corte territoriale ha ritenuto tardivo l’appello, in quanto: a) introdotto con atto di citazione, iscritto a ruolo il 23.7.2018, e non con ricorso, come prescrive il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9; b) anche qualora volesse non ritenersi cogente tale forma, il deposito è avvenuto il 23.7.2018, mentre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato è decorso il 15.6.2018; t) anche a voler considerare il momento di notifica dell’atto di citazione, questa è avvenuta il 16.7.2018, dunque oltre il termine predetto di trenta giorni;

– che non spiega difese l’amministrazione intimata.

CONSIDERATO

– che il motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 702-quater e del D.Lgs. n. 150 del 2011, come modificato col D.Lgs. n. 142 del 2015, per avere la corte territoriale ritenuto dovesse proporsi l’appello non con atto di citazione, ma con ricorso, mentre le Sezioni unite, con la sentenza n. 28575 del 2018, hanno stabilito che l’atto introduttivo è il ricorso, ma con salvezza dei giudizi introdotti con citazione;

– che il ricorso è manifestarne& inammissibile;

– che, infatti, il ricorrente non ha assolto l’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, a pena di inammissibilità;

– che il requisito della esposizione sommaria dei fatti è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, e deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006); la prescrizione del requisito risponde all’esigenza, lungi che di mero formalismo, di consentire invece una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003);

– che ne deriva come, stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle questioni oggetto del giudizio, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate (cfr., e multis, Cass., sez. un., 30 gennaio 2020, n. 2089; nonché es. Cass. 16-12-2020, n. 28780; Cass. 12-11-2020, n. 25552; Cass. 06-10-2020, n. 21517; Cass. 06-10-2020, n. 21522; Cass. 02-102020, n. 21242; Cass. 02-10-2020, n. 21241; Cass. 12-06-2020, n. 11390; Cass. 22-02-2019, n. 5355; Cass. 19-02-2019, n. 4866; Cass. 0702-2019, n. 3701; Cass. 28 giugno 2018, n. 17036; Cass. 24 aprile 2018, n. 10072);

– che “e’ vero poi che, per evitare formalismi non giustificabili – neppure in sede di legittimità – alla stregua della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (soprattutto Corte EDU, seti. I, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, pp. 4244; pronuncia già richiamata a partire da Cass. ord. 07 dicembre 2016, n. 25074, e via via pure da queste Sezioni Unite in numerose altre pronunce, fra le ultime delle quali Cass. Seti U. 25 marzo 2019, n. 8312), per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, non è indispensabile che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso”: tuttavia “e’ comunque pur sempre necessario, benché sufficiente, che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi” (così la citata Cass., sez. un., n. 2089 del 2020);

– che il presente ricorso, al contrario, manca nell’esposizione del fatto di tali contenuti ed è pertanto inammissibile;

– che, invero, il ricorso non riferisce minimamente quali fatti vennero dedotti a fondamento delle domande proposte nel giudizio di primo grado, di cui si ignora qualsiasi profilo, vuoi sostanziale, vuoi processuale; né i fatti costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio sono desumibili dalla illustrazione del motivo di ricorso;

– che si impone dunque la declaratoria di inammissibilità;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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