Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25362 del 20/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4765-2019 proposto da:

NUOVA CAMPARI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA BOTTI, e LUDOVICA FRANZIN, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio della seconda in VIA COSSERIA 5, pec: anna.botti.ordineavvmodena.it, ludovicafranzin.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

TRASPORTI VECCHI ZIRONI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA RODELLA, e PAOLO ZUCCHINALI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio del secondo in PIAZZA MAZZINI, 27, pec:

danielarodella.pec.ordineavvocatitorino.it, paolozucchinali.ordineavvocatiroma.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2939/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

RITENUTO

che:

1. La società Nuova Campari SpA, con atto di citazione notificato in data 4/6/2004, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia la società Trasporti Vecchi Zironi srl, che aveva eseguito per suo conto numerosi contratti di trasporto di merci, proponendo domanda di accertamento negativo circa la debenza di differenze tariffarie in relazione a trasporti effettuati antecedentemente l’entrata in vigore della L. n. 162 del 1993 sino al novembre 2003. Chiese di accertare che la convenuta aveva effettuato i servizi in forza di un unico contratto di trasporto, stipulato prima della entrata in vigore della richiamata legge, di guisa da doversi disattendere la normativa tariffaria obbligatoria e l’istituto della prescrizione quinquennale.

La società Vecchi Zironi s.r.l. si costituì in giudizio assumendo l’inderogabilità delle tariffe obbligatorie e la loro applicabilità ai servizi dedotti in giudizio, l’esistenza di una pluralità di accordi negoziali – in luogo del presunto contratto unitario di trasporto affermato dall’attrice e la compatibilità della disciplina tariffaria con i Regolamenti CEE n. 3568/83 e 4058/89; in via riconvenzionale chiese il pagamento di tutte le differenze tariffarie non corrisposte per il periodo *****.

2. Il Tribunale adito, dopo aver disposto una CTU volta a verificare l’ammontare dei corrispettivi eventualmente dovuti, con sentenza n. 978 del 15/7/2010, rigettò la domanda dell’attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condannò l’attrice a pagare in suo favore la somma di Euro 979.017,20 oltre accessori. Il giudice ritenne pacifica l’avvenuta effettuazione dei servizi di trasporto, l’applicazione del regime tariffario inderogabile, e, quanto al regime della prescrizione, ricondusse la fattispecie all’applicabilità della L. n. 298 del 1974 escludendo la prescrizione annuale, qualificò il contratto di trasporto non quale contratto unitario, secondo la prospettazione della attrice, ma quale fonte di un rapporto consistente “in una pluralità di contratti di trasporto”.

3. La Corte d’Appello di Bologna, adita dalla Nuova Campari SpA, nel contraddittorio con la controparte, con sentenza n. 2939 del 28/11/2018, ha rigettato l’appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che la documentazione versata dalla società Vecchi Zironi s.r.l. fosse idonea a provare che i servizi erano stati effettivamente eseguiti e che sussistevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi a sostegno delle differenze tariffarie riconosciute dal giudice di prime cure; in ogni caso, l’eccezione relativa alla mancanza dei requisiti soggettivi doveva ritenersi nuova perché proposta solo in appello e comunque smentita dalla produzione in giudizio dell’iscrizione all’albo nazionale dei trasportatori e delle ulteriori autorizzazioni. La Corte territoriale ha altresì ritenuto mancante la prova degli elementi costitutivi del preteso unico contratto di trasporto ed ha rinvenuto, piuttosto, elementi identificativi delle singole pattuizioni, aventi ad oggetto prestazioni differenti per destinazione, tipologia di merci e quantità. Ha conseguentemente confermato l’applicazione della prescrizione quinquennale introdotta dalla L. n. 162 del 1993.

4. Avverso la sentenza, che rigettando l’appello ha condannato l’appellante alle spese del grado, la società Nuova Campari SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La società Trasporti Vecchi Zironi srl ha resistito con controricorso.

5. La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2951 c.c. e del D.L. n. 82 del 1993, art. 1, comma 3 convertito in L. n. 162 del 1993, dell’art. 1678 c.c. motivazione illogica e contraddittoria. Configurabilità di un contratto di trasporto unitario soggetto al termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c. – la ricorrente censura il capo di sentenza che ha escluso la configurabilità di un unico contratto di trasporto ed ha ravvisato gli elementi della pluralità delle prestazioni pur in presenza della reiterata esecuzione – negli anni della stessa prestazione. La ricorrente assume che il giudice avrebbe dovuto considerare, al fine di qualificare il rapporto quale rapporto unico, che le merci trasportate erano sempre state le stesse e che i viaggi avevano caratteristiche di ripetitività: il giudice avrebbe dovuto distinguere tra il momento di perfezionamento dell’accordo verbale, avvenuto in un momento antecedente il 1993, e quello esecutivo delle singole prestazioni di trasporto. Ad avallare questa tesi, secondo la ricorrente, si porrebbe una parte della giurisprudenza di merito, che nell’affermare l’unicità del rapporto, avrebbe anche ricondotto il termine di prescrizione a quello annuale ex art. 2951 c.c.

1.1 Il motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto esso difetta di autosufficienza (e si pone dunque in contrasto con l’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6) in quanto, intendendo censurare che la Corte abbia confuso il momento genetico e quello esecutivo del rapporto contrattuale ed abbia erroneamente desunto la presenza di più contratti e non anche le plurime prestazioni derivanti da un unico contratto, non ricostruisce in modo sufficiente i fatti di causa e non assolve all’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 di localizzare dove e come abbia trattato la questione nei gradi di merito ed in base a quali documenti versati in atti ed individuabili nel fascicolo la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere per la presenza di un unico contratto.

In secondo luogo la censura, che si limita a replicare le difese svolte nei gradi di merito e ad esprimere un mero dissenso rispetto al ragionamento svolto nella impugnata sentenza, non svolge alcuna critica alla impugnata sentenza che sia riconducibile ad un vizio di legittimità.

Il motivo è altresì inammissibile perché mescola profili di illegittimità diversi e tra loro incompatibili che vanno dalla violazione di legge al vizio di motivazione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 essendo incompatibile la prospettazione della violazione di norme di diritto, che suppone l’avvenuta acquisizione di elementi di fatto ed il vizio di motivazione che quegli elementi di fatto intende rimettere in discussione (Cass., 2, n. 2299 del 2013; Cass., 6-L, n. 25722 del 2014).

Infine la censura motivazionale ricondotta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è prospettata in modo adeguato rispetto all’attuale possibilità di sindacato sulla motivazione, che come è noto è limitato al minimo costituzionale e deve necessariamente riguardare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente non si attiene a questi limiti ma fa riferimento ad un preteso vizio di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione che non è più rilevabile da questa Corte. In ogni caso si rileva che l’accertamento compiuto dal giudice del merito circa la ricorrenza, nel caso in esame, di più contratti e non di un unico contratto a più prestazioni è un accertamento di merito, compiuto dalla Corte d’Appello con motivazione esaustiva ed articolata con la quale, attraverso l’analisi di tutte le circostanze emerse in giudizio e dei documenti prodotti, ha rilevato la violazione, da parte di Nuova Campari SpA, dell’obbligo di provare gli elementi costitutivi dell’unico contratto unitario, la sua durata, le modalità di esecuzione ed i prezzi pattuiti, sussistendo piuttosto elementi atti a provare l’esistenza di singole pattuizioni di volta in volta intervenute tra le parti. La Corte completa il proprio ragionamento affermando che, ad opinare diversamente, “si giungerebbe alla conclusione, difficilmente ipotizzabile, secondo cui le parti avrebbero pattuito, già nei dettagli e prima del 1993, un contratto relativo a servizi di trasporto da eseguirsi fino ad addirittura dieci anni dopo, quasi come un contratto di durata a tempo indeterminato e a prestazioni continuative, una sorta di somministrazione di prestazioni di trasporto, non configurabile anche in assenza di stipulazione di ipotesi risolutive o di facoltà di recesso”.

Su tali aspetti manca del tutto qualunque vaglio critico da parte della ricorrente. Ne’ ha alcun pregio la tesi secondo cui la Corte d’Appello avrebbe ammesso una “formazione originaria, in forma verbale, di un unico contratto”, avendo invece sempre piuttosto sostenuto il contrario.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, con riguardo sia all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sia al n. 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 298 del 1974, art. 56 e del D.M. 18 novembre 1982, art. 13 bis. Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi per applicare le pretese differenze tariffarie a forcella. La società ricorrente censura l’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicabilità delle differenze tariffarie, assumendo che, pur avendo l’appellata prodotto in giudizio l’iscrizione all’Albo nazionale dei trasportatori e la prescritta autorizzazione amministrativa per l’esecuzione delle prestazioni di trasporto impiegando veicoli di sua proprietà guidati da conducenti alle sue dipendenze, avrebbe omesso di allegare e documentare gli elementi di identificazione dei veicoli utilizzati per il trasporto e le carte di circolazione dei mezzi atti a dimostrare che i vari viaggi erano stati effettivamente eseguiti dalla Vecchi Zironi s.r.l. utilizzando i propri autisti. L’identificazione del veicolo sarebbe necessaria per ricondurre il veicolo stesso alla titolarità del vettore che agisce per chiedere le differenze tariffarie.

2.1 Anche questo motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili.

Innanzitutto esso è gravemente carente sotto il profilo dell’autosufficienza perché si limita a segnalare la pretesa mancanza delle lettere di vettura senza evidenziare quali documenti e quali fatture sarebbero state omesse, là dove la Corte di merito ha vagliato la piena sussistenza dei requisiti per accedere alle differenze tariffarie, attraverso la produzione in giudizio dei conteggi vistati dal competente Albo Provinciale degli Autotrasportatori, delle fatture relative a ciascun viaggio, anno per anno, e delle relative bolle di accompagnamento con gli estratti conto. A fronte di documenti che esaustivamente provano l’effettiva esecuzione dei servizi, i prezzi ricevuti per ogni viaggio e tutti i dati essenziali per eseguire il calcolo delle tariffe a forcella, produzione vagliata efficacemente dal CTU, non si comprende, dalla prospettazione della ricorrente – quali documenti sarebbero stati omessi.

Il motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto non localizza nel giudizio di merito quali documenti sarebbero stati omessi dalla parte attuale resistente. In secondo luogo il motivo è inammissibile anche per la mescolanza dei diversi ed incompatibili profili di censura, così come evidenziato per il motivo precedente: la ricorrente solleva, infatti, sia il vizio di violazione di legge, che presuppone l’avvenuta acquisizione di elementi di fatto, sia il vizio motivazionale che, viceversa, quegli elementi di fatto intende rimettere in discussione.

Infine la censura è inammissibile perché pretende, in sostanza, una valutazione di merito di tutti gli elementi necessari, soggettivi ed oggettivi, per l’applicazione delle tariffe: la censura si risolve nell’evocare, da parte di questa Corte, un riesame del materiale probatorio, dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto.

3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 13.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 %. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472