LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.
30201/2020 sollevato dalla Corte d’Appello di Palermo con ordinanza 492/2018 del 18/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. Lucio CAPASSO che conclude chiedendo rinviarsi la decisione sul conflitto negativo di competenza in attesa della pronuncia delle SU investite della questione a seguito dell’ordinanza n. 17833/20 della S.C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Palermo ha richiesto alla Corte il regolamento d’ufficio di competenza, in ordine l’art. 720bis c.p.c., comma 2 e l’art. 739 c.p.c., sulla questione dell’impugnabilità in appello del provvedimento del giudice tutelare di nomina dell’amministratore di sostegno, nella parte relativa alla scelta dell’amministratore. Al riguardo, la Corte territoriale espone che tale scelta ha carattere gestorio e, pertanto, sarebbe impugnabile con reclamo innanzi al Tribunale ex art. 739 c.p.c., in relazione ai provvedimenti di cui all’art. 379 c.c., sebbene si tratti di decisione inserita nell’ambito di un decreto reclamabile innanzi alla stessa Corte nella parte afferente ai suoi presupposti sostanziali.
Il P.G. ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SU cui la questione è stata rimessa.
Il collegio ritiene, in adesione all’istanza del Pubblico Ministero, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione di cui sono state investite le SU in ordine alla questione se la competenza della Corte d’appello sul reclamo ex art. 720 bis c.p.c., sussista per ogni provvedimento emesso dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell’amministratore di sostegno, in deroga all’art. 739 c.p.c., oppure se essa riguardi i soli provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria.
PQM
La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della sentenza delle SU circa la suddetta questione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021