LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 26567/2020 sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 161/19 del 5/10/20, nel procedimento vertente tra:
COPLAST SPA e ***** SRL;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LA MORGESE.
RILEVATO
che, con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cassino, dinanzi al quale è stata proposta istanza di fallimento della società ***** srl (e/o di società occulta costituita tra quest’ultima e la G.N.A. GROUP srl), con estensione ai soci C.F. e C.P., ha rilevato che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato il fallimento della *****, la quale tuttavia, dopo un trasferimento temporaneo di sede in Nocera Inferiore, non aveva mai svolto attività significative in detta località, avendo sempre esercitato l’attività di lavorazione e vendita all’ingrosso di materie plastiche nel territorio di Cassino e, poiché la competenza a dichiarare e gestire la procedura liquidatoria si radicava presso il Tribunale di Cassino, sollevava il conflitto di competenza, ex artt. 45 e 47 c.p.c.;
che la comunicazione della predetta ordinanza non risulta andata a buon fine rispetto alla ***** (vd. attestazione telematica);
che C.F. ha depositato memoria;
che, come rilevato dal Procuratore Generale, non può escludersi il diritto della società, nei confronti della quale è stata richiesta la declaratoria di fallimento, di depositare difese ex art. 47 c.p.c., comma 5;
che la questione della non integrità del contraddittorio è soggetta a rilievo d’ufficio, valendo la deduzione difensiva del resistente C. come sollecitazione di un potere ufficioso;
che, di conseguenza, è necessario regolarizzare il contraddittorio attraverso la sua integrazione nei confronti della *****, risultando preclusa la disamina delle questioni dedotte dal C..
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della ***** srl, a cura della cancelleria del Tribunale di Cassino, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021