Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25365 del 20/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 26731/2020 sollevato dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con ordinanza n. R.G. 247/2019 del 21/09/2020, nel procedimento vertente tra:

C.D. da una parte, REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DO I.SSA ANNA MARIA SOLDI che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte, in camera di consiglio, affermi che competente a conoscere della controversia è il Tribunale per minorenni di Bologna.

FATTI DI CAUSA

1. In data 18/12/2018, C.D., zia materna della minore straniera J.I. (*****), ha depositato, presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, istanza ai sensi dell’art. 343 c.c. con la quale ha chiesto di aprirsi tutela in favore della nipote e di essere nominata sua tutrice, evidenziando che la minore si trova in territorio nazionale priva dei genitori, i quali hanno acconsentito, con dichiarazione notarile, a che la figlia restasse in Italia sotto la sua responsabilità ed assistenza.

2. Il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, con decreto del 14/01/2019, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a pronunciarsi sulla suddetta istanza rilevando che J.I. non può ritenersi una minore straniera non accompagnata, ai sensi della L. n. 47 del 2017, art. 2, in quanto non è priva dell’assistenza materiale/morale e di quella legale, atteso che dimora con la zia sulla base di un accordo consensuale dei genitori; che l’affidamento ai parenti entro il IV grado, a norma della L. n. 184 del 1983, art. 9, comma 4, non comporta la necessità di alcun vaglio giurisdizionale e che, a norma della medesima legge, art. 5, l’affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

3. Alla luce della pronuncia di incompetenza, C.D., in data 20/02/2019, ha depositato analoga istanza presso il Giudice Tutelare del Tribunale di Modena il quale, con provvedimento del 18/06/2019, si è dichiarato a sua volta incompetente ed ha trasmesso gli atti al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, rilevando che la minore è priva, nel territorio dello Stato, della rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lei legalmente responsabili, sicché può definirsi minore straniero non accompagnato secondo il disposto della L. n. 47 del 2017, art. 2.

4. Il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, rilevato di aver dichiarato già la propria incompetenza con precedente pronuncia, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione ex artt. 45 e 47 c.p.c. per la determinazione del giudice competente.

5. Il Sostituto Procuratore ha depositato le sue conclusioni scritte volte a dichiarare la competenza del Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. La L. n. 47 del 2017, art. 2, stabilisce che: “Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

6.1. Al riguardo deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (ord. n. 9199/2019), in fattispecie del tutto omologa, ha affermato che “ai sensi della L. n. 47 del 2017, art. 2, si qualifica come minore straniero non accompagnato, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche primo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il Tribunale per i minorenni e non il Tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all’apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento”.

6.2. Dunque, secondo quanto illustrato è sufficiente che un dei due requisiti legati dalla congiunzione “e” contenuti nell’art. 2 sia mancante perché il minore straniero sia da ritenere “non accompagnato” e deve escludersi che la delega della responsabilità genitoriale rilasciata con atto notarile possa avere efficacia legale nel nostro ordinamento in quanto solo ai genitori è conferita la responsabilità genitoriale non essendone consentita la trasmissione in forma privatistica.

6.3. Tuttavia, deve rilevarsi che è necessario verificare quale sia il paradigma legislativo alla luce del quale verificare la conformità legale della delega della rappresenta legale del minore. Il richiamo alle “norme vigenti nell’ordinamento italiano” non conduce ineluttabilmente a ritenere applicabili in via esclusiva le norme codicistiche interne in tema di titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, dovendosi misurare l’indagine da svolgere con l’elemento di estraneità costituito dalla nazionalità e cittadinanza del minore. Occorre, pertanto, porsi il problema dell’individuazione della norma di diritto internazionale privato, interna o convenzionale, idonea a stabilire quale sia effettivamente il regime giuridico della responsabilità genitoriale applicabile alla specie, fermo il limite costituito dall’ordine pubblico ove sa applicabile una norma straniera.

6.4. per questa ragione con ordinanza interlocutoria n. 9271 del 2021 è stata richiesta all’ufficio del Massimario una relazione di approfondimento della questione sopra indicata, in attesa della quale, il Collegio ritiene di dover disporre il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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