LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15287-2020 proposto da:
V.A. e V.M., rappresentate e difese dall’Avvocato CASTALDO ENRICO per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURI ERNESTO per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ORDINANZA della CORTE DI CASSAZIONE N. 31405 del 2019, depositata il 2/12/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE nella camera di consiglio non partecipata del 24/6/2021;
letto il ricorso, notificato in data 19/5/2020, con il quale V.A. e V.M. hanno chiesto, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione dell’ordinanza con la quale, in data 2/12/2019, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che le stesse avevano proposto nei confronti della sentenza della corte d’appello di Salerno in data 1/6/2018;
letto in controricorso, notificato in data 5/6/2020, con il quale D.G. ha resistito al ricorso.
RITENUTO
che il ricorso non è inammissibile e che dev’essere, come tale, rinviato alla pubblica udienza a norma dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4: l’ordinanza impugnata, invero, lì dove ha ritenuto l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione a suo tempo proposto da V.A. e V.M. per aver genericamente lamentato che la corte d’appello si era discostata dalla conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio “senza però tali diverse conclusioni (che sono analiticamente richiamate dalla sentenza impugnata, v. pp. 45) riportare”, non sembra aver tenuto conto del fatto che, in realtà, il ricorso per cassazione aveva ripetutamente esposto le conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio dalle quali, a dire delle ricorrenti, la sentenza della corte d’appello si era erroneamente discostata;
P.Q.M.
La Corte così provvede: rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021