LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15888/2019 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8 presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Annaloro Giovanni;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
E contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
A.C., cittadino *****, proponeva opposizione avanti al Tribunale di Caltanisetta avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale con il quale era stata dichiarata, a seguito del rifiuto del permesso di soggiorno inammissibile la reiterata domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria.
Il Tribunale rilevava la tardività del ricorso con riferimento ad entrambe le misure invocate.
Osservava infatti con riguardo alla protezione sussidiaria che la commissione aveva rigettato tale domanda già con provvedimento del 17.5.2012 sicché la stessa avrebbe dovuto essere impugnata a pena di inammissibilità nel termine di 30 giorni dalla notifica del diniego come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35.
Rilevava con riguardo al diniego della protezione umanitaria che l’impugnativa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di rigetto trattandosi di opposizione al provvedimento che aveva statuito in ordine all’inammissibilità della domanda reiterata volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Sottolineava che il ricorso era stato proposto oltre il termine in data 26.1.2018 escludendo che sul punto potessero trovare applicazione le doglianze mosse dal ricorrente circa la nullità della notifica del provvedimento effettuata a mezzo pec. Osservava al riguardo che in data 6.12.2017 il provvedimento con cui la Commissione assegnava al ricorrente il termine di tre giorni per dedurre in merito all’ammissibilità della domanda era stata ritualmente notificata a mani del richiedente come risultava dal timbro apposto al provvedimento e sottoscritto dallo stesso.
Sottolineava che la successiva comunicazione del 27.12.2019 non integrava una vera e propria notifica quanto una comunicazione inviata al difensore in seguito alla presentazione di note a sostegno dell’ammissibilità dell’istanza.
Evidenziava che la produzione in giudizio dell’atto da parte del ricorrente e la contestazione articolata nel merito costituivano il pieno riconoscimento sul raggiungimento dello scopo di un atto ipoteticamente affetto da nullità. Osservava peraltro che ai fini del raggiungimento dello scopo di un atto viziato è non già la sua conoscibilità quanto la sua riferibilità al soggetto che ne appare l’autore e nel caso di specie quest’ultima valutazione era pienamente avvenuta come si evinceva dall’impugnativa nel merito e quindi dall’accettazione del contraddittorio.
Aggiungeva poi che il ricorrente non aveva ricollegato la tardiva proposizione del ricorso alla mancata tempestiva conoscenza della nota comunicata all’indirizzo pec del difensore il 27.12.2017 limitandosi ad affermare di non aver ricevuto personalmente la notifica di tale provvedimento.
Con riguardo alla prospettata irritualità della notifica per la mancanza di attestazione di conformità e l’assenza di firma digitale il Tribunale richiamava una pronuncia della Cassazione che ne escludeva la rilevanza.
Avverso tale decreto A.C. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si duole della L. n. 53 del 1994, art. 11 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si sostiene che la notifica tramite il sistema di Posta Elettronica certificata sarebbe da ritenere inesistente se il documento allegato in file pdf sia notificato sotto forma di documento informatico privo di firma digitale.
Si afferma che il provvedimento oggetto di impugnazione sarebbe stato caratterizzato da vizi procedurali che ne avrebbe inficiato la validità.
In particolare si osserva che il provvedimento impugnato, che era stato inviato a mezzo Pec in formato PDF non risultava corredato dai requisiti minimi richiesti dalla legge a pena di nullità.
Si aggiunge poi che il predetto provvedimento non era stato notificato al ricorrente ma al difensore avv. Annaloro malgrado non vi fosse stato alcuna elezioni di domicilio come emergerebbe dalla procura conferita in data 7.12.2017.
Si sottolinea pertanto che la notifica eseguita digitalmente presso l’indirizzo elettronico del difensore non abilitato a riceverla in tale forma in assenza di domicilio sarebbe stato inidonea a far decorrere il termine per l’impugnazione. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha ritenuto tardivo il ricorso in quanto proposto oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego trattandosi di una impugnativa che aveva statuito in ordine all’inammissibilità della domanda reiterata diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
In ordine alla contestazioni relative alla ritualità della notifica ha osservato che in data 6.12.2017 veniva regolarmente eseguita la notifica a mani del ricorrente il provvedimento con cui si assegnava il termine di tre giorni per dedurre in merito all’ammissibilità della domanda e che la successiva comunicazione effettuata in data 27.12.2019 a mezzo pec costituiva una mera comunicazione che era stata inviata al difensore in seguito alla presentazione di note a sostegno dell’ammissibilità dell’istanza.
Ha comunque precisato che la produzione in giudizio dell’atto da parte del ricorrente e la sua articolata difesa n& merito costituivano il pieno riconoscimento sul raggiungimento dello stato evidenziando che il richiedente non aveva ricollegato la tardiva proposizione del ricorso alla mancata tempestiva conoscenza della nota inviata all’indirizzo pec del difensore il 27.12.2017 limitandosi ad affermare di non aver ricevuto personalmente la notifica.
Ha altresì aggiunto alla luce dei principi affermati da questa Corte S.U. 2018/20685 che non assume alcun rilievo la mancata attestazione di conformità e l’assenza di firma digitale chiarendo che nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali ma solo se, in dipendenza della loro violazione, aveva subito un concreto pregiudizio che nella specie non era stato dedotto. Ora a fronte di una articolata motivazione il ricorrente non svolge una specifica argomentazione critica, così palesando la genericità del motivo di ricorso disancorato dal percorso argomentativo seguito dal primo Giudice.
In particolare non censura l’affermazione secondo cui la seconda comunicazione del 27.12.2017 non integra una vera e propria notifica e neppure il fatto che secondo il Tribunale la tardiva proposizione del ricorso era stato collegato alla mancata recezione dell’atto e non alla mancata tempestiva conoscenza della nota inviata all’indirizzo pec del difensore.
Neppure viene mossa una specifica critica alla circostanza che non era stato allegato un concreto pregiudizio in dipendenza della prospettata violazione della regola processuale.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021