Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.25379 del 20/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10144/2020 proposto da:

H.M.A., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Goti, che lo rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 1514/2020 del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 9/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/6/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1. H.M.A., cittadino *****, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Ancona, attinto dal medesimo a mente del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha negato il riconoscimento in suo favore della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è inammissibile Rilevato previamente che, in difformità di quanto prescritto dl D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, la procura alle liti rilasciata ai fine del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore a tal fine nominato, è tuttavia priva della certificazione da parte del medesimo difensore che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, si rende perciò applicabile il principio secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore” (Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177) ed il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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