Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25404 del 20/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26355/2015 proposto da:

G.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO AQUILANI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2943/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2015 R.G.N. 8107/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 29.4.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto del requisito sanitario, la domanda proposta da G.A. al fine di conseguire l’assegno mensile di assistenza;

che avverso tale pronuncia G.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 2,3 e 4 e delle tabelle allegate al D.M. 5 febbraio 1992, per avere la Corte di merito ritenuto che il diabete mellito non insulino-dipendente e la piastrinopenia da cui ella è affetta potessero essere valutate difformemente da quanto previsto dalle corrispondenti voci tabellari (rispettivamente individuate dal CTU nel codice 9309 e nel codice 9302);

che il motivo è fondato, essendo consolidato il principio secondo cui integra violazione di legge la valutazione del giudice che prescinda dall’esame della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 2 (Cass. nn. 5571 del 2001, 6128 del 2006, 6850 del 2014, 23825 del 2018), e risultando nella specie per tabulas che il CTU ha valutato il diabete mellito e la piastrinopenia con una percentuale inferiore rispetto a quella prevista nei codici di riferimento; che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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