LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16105-2020 proposto da:
L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, al Largo MESSICO n. 7, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso unitamente all’avvocato LAURA TOTINO;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di via *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5922/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l’08/04/2020;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
L’avvocato L., difeso in proprio, impugna con atto affidato a dieci motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Roma, n. 5922 del 08/04/2020, che, quale giudice dell’appello su sentenza del Giudice di Pace della stessa sede, ha dichiarato cessata la materia del contendere in causa di opposizione all’esecuzione.
La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui all’art. 375 c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore, formulata il 03/05/2021 è stata ritualmente comunicata al solo ricorrente, per le ragioni di seguito esposte.
L’avvocato L. ha depositato memoria recante data 17/05/2021, nella quale ha chiesto di essere rimesso in termini per la notifica.
Ciò posto il Collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.
A prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso deve essere delibata d’ufficio la questione preliminare, e assorbente, giusta quanto si va ad esporre, della ritualità della notifica del ricorso.
L’avvocato L. ha inviato il ricorso via posta elettronica certificata (PEC) – e l’atto è stato ricevuto, come risulta dall’attestazione del sistema informatico – a tale avvocato D.M.G., il quale, tuttavia, non ha in alcun modo difeso, o rappresentato, il Condominio di via *****, nella fase d’appello.
Dall’intestazione della sentenza impugnata in questa sede, il Condominio sito in ***** risulta, invero, difeso dall’avvocato C.F., al quale sempre si riferisce, anche a fini deontologici (per farne rilevare la condotta professionale, a suo scrivere, impropria), il L. nel proprio atto e non risulta, né è stato addotto, alcun collegamento tra i due legali.
La richiesta di rimessione in termini, formulata dall’avvocato L., e di cui alla memoria difensiva depositata in via telematica e recante data 17/05/2021, non può essere accolta, in quanto formulata soltanto a seguito della proposta del relatore e quando il termine per la notificazione era oramai decorso.
Nella stessa memoria è contenuto un generico riferimento alla proroga dei termini per fronteggiare la pandemia Covid-19 19 (D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1), ma la prospettazione non può essere accolta in quanto del tutto generica e, peraltro, volta a rimediare ad un’erronea individuazione, da parte del notificante, dell’avvocato al quale notificare il ricorso, peraltro, in detta memoria, a parte il richiamo a giurisprudenza, corrente, in tema di nullità e (o) inesistenza della notificazione, non vi è alcun concreto apporto che possa spiegare l’equivoco tra i due suddetti legali (quale, ad esempio, la coincidenza del domicilio professionale).
Il ricorso dell’avvocato L. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di lite, in quanto il Condominio di via *****, è rimasto intimato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti del ricorrente, per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (si veda sul punto Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021