Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25415 del 20/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16824-2020 proposto da:

E.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, alla Piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza R.G. n. 3999/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/06/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che chiede alla Suprema Corte di dichiarare la competenza del Giudice di Pace, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;

osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

L’avvocato E.A.S., difeso in proprio, impugna, con ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi, l’ordinanza del Tribunale di Milano emanata in data 15/06/2019 (nel procedimento R.G. n. 39998 del 2019) che ha dichiarato l’incompetenza per valore dello stesso Tribunale in favore del Giudice di Pace della detta sede e condannato l’avvocato E. alle spese, nell’ambito di controversia di opposizione a precetto, ritenuta opposizione di merito, per un importo inferiore ad Euro cinquemila (il precetto era stato notificato all’avvocato E. da B.C. e concerneva le spese processuali al cui pagamento l’avvocato E. era stato condannato a seguito dell’opposizione spiegata dallo stesso B. a fronte di un’esecuzione iniziata dal legale e che nella fase sommaria aveva visto questi soccombere).

La controparte nel giudizio di opposizione all’esecuzione, B.C., non si è costituita in questa fase.

Il Procuratore Generale ha chiesto, nelle conclusioni scritte, dichiararsi la competenza del Giudice di Pace.

Il ricorso contiene due motivi.

Il primo mezzo deduce: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 92 c.p.c..

Il primo motivo deduce un omesso esame di varie circostanze e norme di legge e richiama impropriamente le modifiche legislative che attribuiranno competenza in materia propria esecutiva anche al Giudice di Pace.

Il secondo motivo concerne la regolazione delle spese di lite, del cui pagamento l’avvocato E. è stato gravato.

Il ricorrente definisce il regolamento da esso stesso proposto come facoltativo, ma viceversa, come fa rilevare il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, il regolamento deve essere considerato necessario, in quanto la pronuncia impugnata è sulla sola competenza e non ha in alcun modo attinto il merito della controversia.

Il ricorso per regolamento di competenza è infondato: il credito per il quale si procede, (attinente, come già detto, le spese legali) e a fronte del quale è stata proposta opposizione all’esecuzione, è inferiore ad Euro cinquemila e la competenza per le opposizioni all’esecuzione è pacificamente, in detto ambito di valore, del Giudice di Pace, secondo gli ordinari criteri di competenza per valore (Cass. n. 09784 del 24/04/2009 Rv. 608204 – 01).

Non può attribuire efficacia, ai fini della determinazione della competenza, come invece sembra prospettare nel suo ricorso l’avvocato E., all’ordinanza resa in fase di reclamo dal Tribunale di Milano – su altra ordinanza di un giudice monocratico, in altro giudizio di opposizione all’esecuzione, nella cui fase preliminare l’avvocato E. era risultato soccombente ed era stato condannato alle spese – che aveva ridotto l’importo delle spese legali delle quali era stato gravato l’avvocato stesso, trattandosi di processo del tutto distinto – e solo latamente correlato – da quello nel cui ambito è stata sollevata la questione di competenza.

Il ricorso per regolamento è altresì, inammissibile, in quanto il Tribunale di Milano ha legittimamente provveduto sulle spese, uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 11764 del 08/06/2016 Rv. 639916 – 01; Cass. n. 23727 del 19/11/2015 Rv. 638092 – 01, quest’ultima con il seguente principio): “Il giudice che si dichiari incompetente ha l’obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l’appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassa pione eventualmente proposto. (Nell’affermare il principio, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto a seguito della declaratoria di incompetenza, pronunciata dal giudice della opposizione alla esecuzione nel vigore del restaurato testo originario dell’art. 616 c.p.c.).”.

La forma del provvedimento declinatorio della competenza, che è un’ordinanza, chiude il processo dinanzi al giudice adito, con la conseguenza che questi deve provvedere sulle spese di lite, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

Il ricorso per regolamento di competenza deve pertanto, sulle conformi conclusioni del P.G, essere rigettato, in quanto le prospettazioni poste a suo fondamento sono in parte infondate e in parte inammissibili. Con dichiarazione di competenza del Giudice di Pace.

Nulla per le spese di lite, in quanto la controparte nel processo di merito, B.C., è rimasto intimato nel procedimento di regolamento di competenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti del ricorrente, per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (si veda sul punto Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di Pace;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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