Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25416 del 20/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4672-2021 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, alla Piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé stessa;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso il decreto 5564/20 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 28/07/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

L’avvocato M., difesa in proprio, impugna, con ricorso affidato a plurime censure, un decreto di cancellazione della causa dal ruolo, n. 9689 del 2020, emanato dal Tribunale di Firenze, nell’ambito del contenzioso civile ordinario.

Il ricorso assume quale controparte S.F., ma non risulta rituale notifica nei confronti del suddetto.

La causa è stata avviata alla trattazione con il rito di cui all’art. 375 c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alla ricorrente.

L’avvocato M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis C.P.C..

Il Collegio ritiene di condividere la proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore in quanto:

il ricorso non è stato notificato ma esso può essere definito sulla base del criterio della ragione più liquida (l’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di cui al prosieguo, esime dalla verifica della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio in questa sede nei confronti del Sottili, poiché la rinnovazione della notifica del ricorso o l’integrazione a tale intimato, sarebbe, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, contraria all’esigenza di definire con immediatezza il procedimento, trattandosi di attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (dopo la prima pronuncia in tal senso di Sez. U. n. 06826 del 22/03/2010, giurisprudenza costante; tra molte: Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969-01; n. 12515 Rv. 648755-01 del 21/05/2018; n. 16141 Rv. 654313-01 del 17/06/2019));

l’impugnazione in questa sede di legittimità e’, invero, proposta con una serie di argomentazioni che risultano difficilmente comprensibili, in quanto affastellate in considerazioni di carattere fattuale e giuridico, ma in totale spregio del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

Inoltre, e per quel che più rileva, tutte le censure sono rivolte avverso un provvedimento non decisorio, formalmente denominato “decreto”, non avente in alcun modo attitudine al passaggio in giudicato e in alcun modo suscettibile di qualificazione quale sentenza o ordinanza avente contento di sentenza e quindi quale provvedimento impugnabile direttamente in cassazione, anche soltanto ai sensi dell’art. 111 Cost..

Il provvedimento in questa sede impugnato non reca, inoltre, alcuna statuizione sulle spese di lite, e, pertanto, non risulta impugnabile neppure limitatamente a detto profilo.

L’avvocato M., che agisce in giudizio quale avvocato cassazionista, avrebbe potuto, e dovuto, ovviare alla dichiarazione di estinzione di cui al detto provvedimento del Tribunale di Firenze, procedendo all’iscrizione di un procedimento di opposizione nell’ambito della procedura mobiliare di espropriazione presso terzi che ella intendeva contestare e comunque mediante l’instaurazione dei procedimenti endoesecutivi.

Il ricorso dell’avvocato M. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di lite, per mancanza di regolare instaurazione del contraddittorio in questa fase di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti della ricorrente, per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (si veda sul punto Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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