Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2543 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31133/2019 proposto da:

E.S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio STUDIO LEGALE BARBIERO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 913/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. E.S.A., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a sette motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere di religione cristiana e di avere abbandonato il proprio paese nel ***** a seguito della morte di una ragazza di religione mussulmana con la quale aveva una relazione sentimentale contrastata dalle famiglie di origine: ha dedotto che la giovane, rimasta incinta, aveva abortito clandestinamente ed era deceduta a seguito della pratica farmaceutica alla quale si era sottoposta; e che il padre della ragazza, ritenendolo responsabile della sua morte, lo cercava per ucciderlo.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente o inesistente in relazione alla credibilità del suo racconto.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, art. 35 bis, comma 9: lamenta l’erronea valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria nell’accertamento dei fatti da lui narrati.

3. Con il terzo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione alla dedotta non credibilità della vicenda personale: lamenta, altresì, il travisamento della prova.

4. Con il quarto motivo ed il quinto motivo, deduce ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’apparenza ed assenza di motivazione sulla natura personale e privata dei fatti narrati ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, per l’asserita irrilevanza di essi in relazione alla protezione invocata, trattandosi di vicenda personale.

5. Con il sesto motivo (erroneamente numerato come quinto: cfr. pag. 27 del ricorso), lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al rigetto della protezione sussidiaria e di quella umanitaria richiesta in via subordinata, per la mancata valutazione del grave danno subito della lunga permanenza in Libia, paese di transito prima di giungere in Italia.

6. Con il settimo motivo (erroneamente numerato come sesto), deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, art. 122, art. 126, comma 1 e art. 136, nonchè la nullità della motivazione per mera apparenza della parte in cui era stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Lamenta che con tale decisione era stato violato il suo diritto di difesa garantito dalla Costituzione e dalle direttive comunitarie.

7. Tanto premesso si osserva quanto segue.

7.1. I primi tre motivi, congiuntamente proposti, devono essere esaminati contestualmente, per la loro evidente interconnessione.

7.2. Il ricorrente, infatti, lamenta, nel complesso, la violazione delle norme che presidiano, nella materia della protezione internazionale, la valutazione della credibilità del richiedente in relazione al racconto narrato: deduce, in particolare, che tale violazione aveva determinato l’assenza, l’apparenza e l’apoditticità della motivazione con la quale il suo racconto era stato valutato senza alcun esame delle circostanze dedotte, e con acritici riferimenti alle affermazioni contenute nell’ordinanza di primo grado.

7.3. Assume che non era stato assegnato alcun significato nè al racconto (narrato sia alla Commissione Territoriale sia in sede di audizione dinanzi al giudice di primo grado: cfr. pag. 19 del ricorso) riguardante l’aggressione armata (con un machete) subita dal fratello ad opera del padre della fidanzata che lo aveva scambiato con la sua persona durante una incursione notturna, commessa nel tentativo di ucciderlo per vendicare la morte della figlia; nè sulla circostanza di essere ricercato dalla polizia in base alla falsa convinzione di aver provocato alla sua ex fidanzata l’aborto, penalmente punito nel paese di origine.

7.4. I primi tre motivi, pur ricondotti a vizi diversi, sono complessivamente fondati.

7.5. La Corte territoriale, infatti, lungi dall’esaminare specificamente le circostanze dedotte in ordine al racconto narrato e ad evidenziarne eventuali contraddizioni previa valutazione complessiva e non atomistica di esso, si è limitata ad affermare che il Tribunale aveva condiviso “le perplessità della Commissione territoriale sulla poca credibilità e genericità della vicenda” assumendo che non vi erano riscontri di minacce concrete nè dell’avvio di indagini per una vicenda che riguardava la sfera personale del ricorrente (cfr. pag. 4 cpv. 6 della sentenza impugnata); e che “le circostanze riferite dall’esponente nei termini indicati non giustificava la concessione della protezione richiesta”.

7.6. La motivazione prosegue escludendo che nella zona di provenienza del ricorrente vi fosse una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato: l’argomentazione, tuttavia, risulta del tutto eccentrica rispetto alla vicenda narrata, riguardante sia la persecuzione da parte della polizia per i casi di aborto illegale, sia l’assenza di tutela da parte delle forze dell’ordine in relazione alle forme, anche private, di linciaggio e di aggressione (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), situazioni in ordine alle quali non risulta siano state acquisite informazioni attraverso la consultazione di fonti informative attendibili ed aggiornate, come prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

7.7. Le C.O.I. alle quali la Corte territoriale si riferisce (Report of the Secretary General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel aggiornato al 30.6.2018), infatti, riguardanti l’insussistenza “nella zona di ***** (dove l’appellante è nato e per sua stessa ammissione è sempre vissuto) di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto armato o di anarchia senza controllo delle autorità” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) risultano non coerenti con la vicenda narrata ed inidonee a ritenere che sia stato correttamente adempiuto il dovere di cooperazione istruttorio.

7.8. A ciò si aggiunge che, in ordine all’assenza di informazioni su eventuali procedimenti a carico del ricorrente – sui quali si era fondata una delle regioni della sua fuga – la Corte territoriale, aderendo acriticamente alla pronuncia di primo grado, ha omesso di svolgere l’attività istruttoria ufficiosa prescritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) ed e), rispetto al quale è stato reiteratamente affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui nei procedimenti di protezione internazionale il giudice di merito ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, se del caso utilizzando canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, in quanto è necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (cfr. Cass. 25534/2016; Cass. 3578/2018; Cass. 19716/2018; Cass. 30105/2018; Cass. 11907/2019; Cass. 11096/2019).

7.9. La Corte territoriale, pertanto, è incorsa nella palese violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che prescrive un paradigma interpretativo della attendibilità dei fatti narrati, vincolante per il giudice di merito; e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5, in ordine al dovere di cooperazione istruttoria nel senso fatto proprio dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 13449/2019; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020; Cass. 11312/2019; Cass. 11103/2019; Cass. 30105/2018; Cass. 29056/2019; Cass. 8819/2020).

8. Il quarto ed il quinto motivo, parzialmente sovrapponibili alle prime tre censure, rimangono logicamente assorbiti.

9. Il sesto motivo, invece, è inammissibile per mancanza di autosufficienza, in quanto – assente la questione nella sentenza impugnata – non è stata riportata nel ricorso, la corrispondente censura proposta in appello, riguardante la mancata valutazione del trattamento disumano e degradante subito durante la lunga permanenza in Libia, paese di transito prima di giungere in Italia (cfr. Cass. 21083/2014; Cass. 17049/2015).

10. Il settimo motivo, riguardante la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rimane logicamente assorbito.

11. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia sulla base dei seguenti principi di diritto:

“In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto che deve essere valutato in modo complessivo e non atomistico”;

“la motivazione, inoltre, deve essere argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa “ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice, cosicchè il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale”.

“Inoltre, a fronte del dovere del richiedente di allegare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente”.

La Corte di rinvio dovrà altresì provvedere alla decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il primo, secondo, terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, il quinto ed il settimo ed inammissibile il sesto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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