Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25453 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19136/2015 R.G. proposto da:

Europa Automotive Car Center Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Mammola, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, largo della Gancia n. 1, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, presso il quale è domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 294, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 368/1/15, depositata il 27 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11 maggio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

Europa Automotive Car Center Srl impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, nel confermare la sentenza della CTP di Roma, aveva ritenuto non impugnabili innanzi al giudice tributario gli atti di pignoramento presso terzi, con cui erano state posti in esecuzione debiti tributari, previdenziali e per sanzioni amministrative, ancorché gli stessi costituissero i primi atti con cui le pretese erano state portate a conoscenza del contribuente attesa la mancata notificazione delle pregresse cartelle.

Equitalia Sud Spa resiste con controricorso. La contribuente deposita altresì memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., con riguardo all’impugnazione delle iscrizioni a ruolo concernenti i tributi.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, per aver la CTR ritenuto non impugnabili innanzi al giudice tributario (i pignoramenti esattoriali.

1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia in relazione alla domanda di annullamento ex lege della pretesa creditoria L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 540.

2. Il secondo motivo è fondato.

2.1. Occorre premettere che la prospettazione del ricorrente, a fronte dell’avvio della procedura esecutiva su una pluralità di debiti di varia natura, è ancorata esclusivamente a quelli tributari, sicché la deduzione della mancata notificazione delle pregresse cartelle (o, comunque, degli atti presupposti) rispetto alla fase esecutiva non trascende, per tale versante, la giurisdizione del giudice tributario.

2.2. Sulla questione, invero, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, nel dirimere un contrasto, hanno affermato che “In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Sez. U n. 13913 del 05/06/2017, seguita da numerose altre: Cass. n. 11481 del 11/05/2018; Sez. U n. 17126 del 28/06/2018; Cass. n. 31090 del 28/11/2019; v. da ultimo Sez. U n. 7822 del 14/04/2020 che ha, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva, ulteriormente precisato il discrimen tra giurisdizione ordinaria e tributaria, per cui – come nella vicenda in giudizio – “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici”).

Occorre osservare, del resto, che l’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rientra nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. U n. 9570 del 2014 e n. 3773 del 2014).

3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo, restando la doglianza, superata dalla CTR, inclusa nella stessa impugnazione degli atti di pignoramento in dipendenza della lamentata omessa notificazione degli atti presupposti, nonché del terzo motivo, la cui eventuale disamina postula l’ammissibilità dell’originario ricorso.

4. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente di diversa composizione per l’ulteriore esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione per l’ulteriore esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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