LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20941/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Gestioni Immobiliari Ges Im. di B.M. & C. Sas in liquidazione, B.M. e I.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 1217/04/15, depositata il 9 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11 maggio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, nel confermare la sentenza della CTP di Salerno – per la quale erano legittime le cartelle emesse per Iva, Irpef e Irap per il 2005 nei confronti della società e del socio B.M., mentre andava dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto all’altra soda -, aveva rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la suddetta declaratoria per esser stato proposto oltre il termine di mesi sei dal deposito della sentenza. I contribuenti sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, per aver la CTR rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio sul presupposto che fosse tardivo in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
1.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame quanto alla carenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere rispetto alla contribuente I.A..
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. Va osservato, in linea generale, che l’appello incidentale è tempestivo se proposto nel termine (perentorio) di giorni 60 dalla notifica dell’appello principale e nel rispetto del termine ordinario di impugnazione (nel termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., ovvero, ove la sentenza sia stata notificata, di 60 giorni dalla notifica della sentenza).
Qualora, invece, l’appello incidentale sia proposto oltre il termine ordinario di impugnazione ma nel rispetto del termine di giorni 60 dalla notifica di quello principale, l’impugnazione è ammissibile ma tardiva, sicché, ove il primo sia dichiarato inammissibile, la seconda è inefficace ex art. 334 c.p.c..
Da tali ipotesi va tenuto distinto il caso in cui l’appello incidentale sia stato proposto oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica dell’appello principale (a prescindere, quindi, dal decorso o meno del termine lungo ex art. 327 c.p.c.), situazione questa che è sanzionata con l’inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado (v. Cass. n. 16285 del 23/07/2007).
2.2. Ne deriva, quindi, che, come già affermato da questa Corte, la verifica della tempestività e ammissibilità dell’appello incidentale resta limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 23, vale a dire con la proposizione del gravame incidentale a mezzo del deposito delle controdeduzioni in appello nei sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell’appello principale (v. Cass. n. 22836 del 26/09/2018).
2.3. Orbene, nella specie, come risulta dall’esame degli atti, qui ammissibile attesa la natura del vizio lamentato, la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 15 ottobre 2012; l’appello dei contribuenti era stato notificato in data 5 aprile 2013; l’appello incidentale era stato depositato dell’Ufficio in data 30 maggio 2013; la CTR ha rigettato (e non dichiarato inammissibile) l’appello principale dei contribuenti.
L’appello incidentale dell’Ufficio, pertanto, era ammissibile e doveva essere esaminato.
3. Il secondo motivo resta assorbito.
4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per l’ulteriore esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione per l’ulteriore esame.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021