Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25458 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4020/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. CRISTIANO CAUMONT CAIMI, dall’Avv. GIUSEPPE RUSSO CORVACE e dall’Avv. GIUSEPPE PIZZONIA, elettivamente, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, della Scrofa, 57;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3201/11/14, depositata in data 16 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

La società contribuente PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, relativa a tributi del periodo di imposta 2006, adducendo vizi propri della cartella e del procedimento, nonché contestando l’infondatezza della pretesa impositiva;

che la CTP di Milano ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 16 giugno 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;

che ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

che:

Con istanza in data 5 giugno 2019 la controricorrente ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, chiedendo disporsi la sospensione del giudizio;

che la ricorrente ha documentato l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto, determinato dall’Ufficio in data 30 maggio 2019;

che deve ritenersi che l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine a una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (da ultimo, Cass., Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298);

che deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;

che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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