Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25459 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8128/2015 R.G. proposto da:

Q.C. (C.F. *****), Q.E. (C.F. *****), rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. ADRIANO ROSSI e dall’Avv. PAOLA ROSSI, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Viale delle Milizie, 1;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 599/21/14, depositata in data 31 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

I contribuenti Q.C. e Q.E. hanno impugnato due cartelle di pagamento, emesse per IRPEF relativa ai periodi di imposta degli anni 1991 e 1992; i ricorrenti hanno dedotto che le cartelle erano intestate nei loro confronti, laddove non sarebbero stati i contribuenti i destinatari degli atti impositivi, bensì il de cuius Q.N., la cui eredità sarebbe stata accettata con beneficio di inventario.

La CTP di Roma ha accolto i ricorsi riuniti, rilevando trattarsi di imposte dovute dal de cuius, in relazione alla cui eredità i ricorrenti avrebbero dimostrato di avere accettato l’eredità con beneficio di inventario.

La CTR del Lazio, con sentenza in data 31 gennaio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ove si deduceva che l’accertamento dell’eredità con beneficio di inventario avrebbe comportato la validità delle cartelle nei limiti del relictum. La CTR ha ritenuto che l’annullamento delle iscrizioni a ruolo avvenuto nelle more del giudizio e il conseguente “sgravio” delle cartelle non costituisce acquiescenza alla sentenza. Nel merito, la CTR ha ritenuto che l’accettazione beneficiata non farebbe venir meno l’obbligazione dell’erede intra vires, in quanto l’erede accettante beneficiato rimane erede, benché nei limiti del patrimonio ereditario e diviene destinatario della pretesa impositiva nei limiti del valore dell’asse ereditario oggetto di accettazione beneficiata. La CTR ha, quindi, accolto l’appello, rinviando all’Amministrazione finanziaria la rideterminazione nel quantum della pretesa tributaria.

Propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’ente impositore; l’agente della riscossione intimato non si è costituito in giudizio.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del art. 1362 e ss. c.c., del D.Lgs. 31 dicembre 199(2), n. 546, art. 49, e dell’art. 329 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio. Evidenziano i ricorrenti (come ribadiscono in memoria) che l’Ufficio, a seguito della pronuncia del giudice di primo grado, avrebbe annullato l’iscrizione a ruolo nei loro confronti e avrebbe proceduto a riemettere nuove cartelle di pagamento intestate direttamente ai contribuenti quali eredi beneficiati. La qualificazione del comportamento dell’amministrazione come acquiescenza tacita, diversamente che come mero sgravio riposerebbe, pertanto, sia sull’emissione da parte dell’Ufficio di nuove cartelle di pagamento intestate ai ricorrenti in qualità di eredi, sia sul contenuto letterale dei provvedimenti emessi in relazione all’originaria iscrizione a ruolo.

1.2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 490,495,497,507 c.c., anche in relazione all’art. 112 c.p.c.. Deducono i ricorrenti, sotto un primo profilo, che la CTR sarebbe incorsa in ultrapetizione nella parte in cui avrebbe ritenuto che l’erede beneficiato vedrebbe limitata la propria responsabilità nei limiti del patrimonio ereditario, laddove in appello l’Ufficio avrebbe dedotto unicamente l’insussistenza dell’accettazione beneficiata. Deducono, sotto un secondo profilo, i ricorrenti che la responsabilità dell’erede beneficiario non sarebbe limitata al solo valore dei beni caduti in successione, ma anche ai singoli beni dell’asse caduti in successione, non potendo – pertanto – rispondere con il proprio patrimonio, per quanto nei limiti del valore dei beni caduti in successione. Ne conseguirebbe, pertanto – a giudizio dei ricorrenti che la cartella di pagamento non potrebbe essere in alcun modo emessa a carico degli eredi, perché ciò consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di agire sul patrimonio personale dell’erede beneficiario.

2. Va premesso che l’acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse della parte all’impugnazione proposta, consiste nell’accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa e univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 22 aprile 2013, n. 9687; Cass., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 7181). Parimenti, si afferma da questa Corte che l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c., per l’interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all’elemento letterale, dovendo il giudice ricostruire l’intento dell’Amministrazione e il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell’atto e del comportamento dell’Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario (Cass., Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181).

3. Il motivo si rivela, tuttavia, inammissibile, in primo luogo in quanto parte ricorrente si limita a richiamare genericamente il parametro normativo di cui all’art. 1362 e ss. c.c., senza individuare con precisione quale sarebbe la norma specificamente violata dal giudice di appello. In secondo (e maggior) luogo, parte ricorrente si richiama genericamente al contenuto dei provvedimenti di “annullamento”, peraltro non trascritti nel ricorso, limitandosi a dedurre “sarebbe stata sufficiente la semplice lettura dei provvedimenti adottati dall’Ufficio e prodotto in giudizio (…) per rilevare che contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza (…) l’Ufficio aveva disposto non lo sgravio ma l’annullamento dell’iscrizione a ruolo”. Diversamente, è onere del ricorrente specificare i canoni interpretativi che in concreto si assumano violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 1041; Cass., Sez. I, 27 giugno 2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319).

4. Il secondo motivo è infondato quanto alla dedotta extrapetizione. Risulta, difatti, dalla sentenza impugnata – con statuizione in fatto non oggetto di specifica censura – che l’Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che l’accettazione beneficiata non può comportare l’annullamento delle cartelle di pagamento, ma unicamente comportarne la validità delle stesse nei limiti del patrimonio ereditario oggetto di accettazione beneficiata. Su tale questione la CTR si è correttamente pronunciata, ritenendo che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non fa venir meno l’obbligo dell’erede di rispondere del debito intra vires. Detta argomentazione deve ritenersi ricompresa – come nota correttamente il controricorrente – nell’ambito della più radicale contestazione dell’assenza dei presupposti dell’eredità beneficiata per mancata prova dell’accettazione con beneficio di inventario.

5. Il secondo motivo e’, invece, inammissibile in relazione alla censura di impignorabilità dei beni personali dei ricorrenti (sul presupposto della limitazione della responsabilità dei ricorrenti ai beni del relictum), in quanto – pur essendo, secondo una giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 11 novembre 2015, n. 23061), questione astrattamente deducibile in fase di cognizione e non che in fase meramente esecutiva – non risulta dalla sentenza impugnata che si sia proceduto ad aggredire i beni personali dei ricorrenti. La questione relativa alla aggressione dei beni personali degli odierni ricorrenti in quanto eredi costituisce, pertanto, questione astratta e non concreta, riguardo alla quale difetta l’interesse ad impugnare.

6. Il ricorso va, pertanto rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente (nulla per parte intimata), oltre raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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