Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25463 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6837/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

AUTOSTAR s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, S.E., M.M.A., quest’ultimi nella veste di soci della ridetta società, tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dagli avv. ti Claudio Michelon del foro di Padova (PEC claudio.michelon.ordineavvocatipadova.it) e Nicola Di Pierro del foro di Roma (PEC nicoladipierro.ordineavvocatiroma.orq);

elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, via Tagliamento n. 55;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Mestre n. 11/29/11 depositata il 28/01/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello principale dell’Ufficio e dichiarava il non luogo a procedere quanto all’appello incidentale dei contribuenti; conseguentemente confermava la sentenza di primo grado che aveva in parte annullato gli atti impositivi, avvisi di accertamento per IVA e IRAP 2003 quanto alla società e per IRPEF 2003 dei soci della stessa;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la società e i soci resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, va preso atto dell’istanza di estinzione datata 18 febbraio 2013 depositata dall’Agenzia delle Entrate, con la quale si comunica da parte dell’Amministrazione Finanziaria l’avvenuta definizione della controversia e della successiva memoria datata 3 maggio 2021 con la quale l’avvocatura erariale precisa che la definizione è avvenuta regolarmente solo quanto ai soci della ricorrente società;

– pertanto, con riguardo alle di loro posizioni, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

– con riguardo quindi alla sola posizione della AUTOSTAR s.a.s., vanno quindi esaminati i motivi di ricorso;

– il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10,11,12,53, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1 e artt. 60,61,62,66,68,71, nonché con l’art. 2967 c.c., oltre che con gli artt. 111,112,115 c.p.c., e con il principio di non contestazione, per avere erroneamente la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto sottoscritto dal capo team legale in difetto della produzione in atti di atto separato di delega e nonostante nel processo di merito il contribuente non abbia contestato la provenienza dell’atto dall’Ufficio finanziario;

– il secondo motivo si incentra parallelamente sulla violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1324, 1362, 1363, 1367 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, quali violazioni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR esaminato e interpretato le espressioni usate dal direttore dell’Ufficio nell’ordine di servizio n. 5/2010 in atti, al punto n. 7, come non costituenti delega di firma legittimante il delegato alla sottoscrizione dell’atto di appello;

– poiché i motivi sono tra di loro strettamente connessi, gli stessi possono esaminarsi congiuntamente e si rivelano fondati;

– questa Corte ha infatti più volte affermato che, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, attribuendo la rappresentanza processuale dell’Amministrazione all’Ufficio (del Ministero ed oggi dell’Agenzia delle Entrate), senza che assuma rilievo determinante chi lo rappresenta, consente di presumere che l’atto processuale proveniente dall’Ufficio rappresenti ed esprima la volontà di quest’ultimo, fino a prova contraria, la quale, avendo ad oggetto un’usurpazione di poteri, ossia un’anomala patologia del rapporto organico che: comporta una distorta formazione della volontà processuale, deve essere necessariamente fornita da chi la faccia valere; pertanto, quando l’atto (nella specie, l’appello) provenga da un’Amministrazione dello Stato e non se ne contesti la provenienza, l’illeggibilità della firma del sottoscrittore (o, come nella specie, la sua provenienza da un delegato) non rileva, a meno che non se ne affermi la falsità o si deduca l’appartenenza del funzionario che lo ha sottoscritto ad un altro settore dell’Amministrazione (Cass. n. 12768 del 2006; Cass. n. 874 del 2009; Cass. n. 13551 del 2010; Cass. n. 1949 del 2013)”;

– pertanto, il ricorso quanto alla posizione della società merita accoglimento; la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame anche del merito della controversia.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti dei soci S.R. e M.M.A.; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della società AUTOSTAR s.a.s. di S.R. & c.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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