LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26806/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
C.G. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Paolo Leone con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi n. 107/05/11 depositata il 22/11/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio conseguentemente confermando la sentenza di primo grado che aveva in parte annullato gli atti impositivi, avvisi di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2002, 2003 e 2004;
– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente, va preso atto sia della memoria del contribuente datata 6 giugno 2019, con la quale si comunica, allegando documentazione, l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia pendente ex D.L. n. 119 del 2018, come convertito in L. n. 136 del 2018, e il perfezionamento del primo versamento del dovuto a tali fini estintivi e della successiva memoria del 4 giugno 2021, con la quale si depositano quietanze degli ulteriori tutti versamenti dovuti e operati, sia – in ultimo – dell’istanza dell’Agenzia delle Entrate depositata in data 30 aprile 2021, con la quale si chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere stante il pagamento eseguito;
– conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021