LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4295/2015 R.G. proposto da:
EDILIZIA RESIDENZIALE s.a.s. di S.F. & c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Giuseppe Granata e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Fabio Alberici nel suo studio in Via delle Fornaci n. 38;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3420/07/14 depositata il 25/06/2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR accogliendo l’appello dell’Ufficio dichiarava inammissibile in quanto tardivo il ricorso della società contribuente, con ciò risultando confermata la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per iva 2006;
– ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto erroneamente che il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla CTP decorresse non dalla data di ritiro dell’atto da impugnarsi da parte della contribuente società presso l’ufficio postale (avvenuta in data 4 gennaio 2012) ma dalla diversa e precedente data (15 dicembre 2011) di deposito del plico contenente l’atto presso l’ufficio postale, data nella quale risulta anche data comunicazione di tal deposito al destinatario con rituale raccomandata;
– il motivo è infondato;
– la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019) che la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nell’attuale formulazione;
– il secondo motivo di ricorso, che si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, alla luce della statuizione sul motivo che lo precede, è assorbito in quanto irrilevante ai fini del decidere;
– pertanto, il ricorso è rigettato;
– la soccombenza regola le spese.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021