Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25467 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7678/2015 R.G. proposto da:

M.J. DI M.B. & FIGLIO s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Remo Montone e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore nel suo studio alla via Benozzo Gozzoli n. 60;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5123/29/14 depositata in data 08/08/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR accogliendo l’appello dell’Ufficio riformava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi a fronte dell’istanza di autotutela relativa alla mancata definizione di un accertamento con adesione relativo ad iva per l’anno di imposta 1991; sulla debenza di tal tributo si era formato il giudicato a seguito della sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento a suo tempo emessa;

– ricorre a questa Corte la società con atto affidato a un solo motivo;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente presa in esame l’eccezione di inammissibilità proposta in controricorso relativa all’avvenuta cessazione della società ricorrente per incorporazione nella IMONT s.r.l. e conseguente cancellazione da registro imprese sin dal 18 febbraio 2010, ben cinque anni prima il conferimento della procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– la stessa è fondata;

– si evince infatti dalla visura camerale storica in atti il fatto di cui all’eccezione; esso è quindi documentalmente provato;

– sul punto, questa Corte ritiene (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018) che il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società (nella specie, in nome collettivo) cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha conferito il mandato all’avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione;

– quanto alle spese, ritiene il Collegio che (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020) dal momento che per la proposizione del ricorso alla Corte di Legittimità occorre la procura speciale, non può valere l’ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto ex-rappresentante;

– in conclusione, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione e la condanna alla rifusione delle spese è posta in capo al M.B., già legale rappresentate della società cancellata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso per cassazione della società; liquida le spese in Euro 7.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico del suo ex-legale rappresentante M.B..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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