Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25473 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 10237/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

T.B. (C.F. *****), Equitalia Centro s.p.a. (C.F.) in persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimati –

Avverso la sentenza n. 366/16/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il giorno 24 febbraio 2014.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

T.B. impugnò con separati ricorsi la cartella di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo, notificati da Equitalia Cerit s.p.a., a seguito di un controllo automatizzato relativo all’IVA per l’anno d’imposta 2005.

I ricorsi, previa loro riunione, vennero accolti entrambi in primo grado; proposti separati appelli dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia Cerit s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza depositata il 24 febbraio 2014, riuniti i gravami, dichiarò improcedibile quello proposto dall’Agenzia ed accolse invece quello di Equitalia.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre non hanno spiegato difese la contribuente e l’agente della riscossione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso deduce l’Agenzia delle entrate la nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5, e art. 51, avendo la commissione tributaria regionale ritenuto “improcedibile” l’appello proposto dalla ricorrente, nonostante il rispetto del termine di legge c.d. breve per impugnare la statuizione di primo grado.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

E’ incontroverso che il termine c.d. breve per proporre appello avverso la sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, a seguito della notifica della detta pronuncia curata dalla contribuente, scadeva il giorno *****.

E’ altresì cosa nota che il ***** era di festivo (domenica) e dunque – ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, – tutti i termini processuali risultavano prorogati al successivo lunedì *****.

Ora, va ricordato che ai sensi del D.L.gs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.

Dunque, poiché è documentato che il plico contenente il ricorso in appello venne consegnato dall’Agenzia delle entrate all’agente postale appunto il *****, per essere poi notificato alla destinataria il successivo 6 luglio, non v’e’ da dubitare della tempestività dell’appello proposto dalla prima, entro il c.d. termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, come prorogato ex lege.

La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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