Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25486 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2056-2016 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO CORVISIERI, 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RECUPITO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNIBALE SCHETTINO;

– ricorrente –

contro

P.G., D.A.;

– intimati –

Nonché da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI, 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE, PASQUALE ACONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonché contro I.P., P.G., D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4464/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da D.F., titolare di un deposito giudiziario e soccorso stradale, nei confronti di P.G. avente ad oggetto il pagamento per il recupero e la custodia dell’autovettura, in seguito ad un sinistro stradale avvenuto in data *****. L’attore espose che l’autovettura era stata consegnato dalla Polizia Stradale e che, nonostante i solleciti, il P. non si era adoperato a ritirare il mezzo.

1.1. Il giudizio, nella contumacia del P., si svolse anche nei confronti di I.P., che, dalle visure del PRA, risultava intestatario del veicolo incidentato, il quale, costituendosi eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di aver venduto il mezzo a D.A..

1.2. Il Tribunale, nella contumacia anche del D., osservò che la consegna del mezzo da parte della Polizia Stradale integrava un contratto di deposito, e, sulla base della nota di consegna della Polizia Stradale, che indicava il P. come depositante, condannò il predetto al pagamento del corrispettivo per il deposito del mezzo. Il giudice di primo grado escluse, invece, la responsabilità dello I. sulla base del rilievo che le annotazioni del PRA pongono una presunzione relativa di proprietà del veicolo in capo a colui che ne risulti intestatario e che, nella specie, la presunzione era stata superata dalla denuncia della perdita di possesso del bene, che lo I. faceva risalire sin al 2000.

1.3. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18.11.2015, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, riconobbe la responsabilità dello I. in quanto non reputò sufficiente per superare la presunzione di proprietà derivante dalle annotazioni del PRA la mera dichiarazione di perdita del possesso, avvenuta in data 24.8.2005, dopo la data del sinistro in seguito al quale l’autovettura del P. era stata depositata presso il deposito del D.. Inoltre lo stesso I., nelle note conclusionali, aveva chiesto, in via subordinata, di essere condannato al pagamento dalla data del sinistro fino alla dichiarazione di perdita di possesso del 24.8.2005, in tal modo confermando implicitamente la disponibilità del veicolo oggetto di causa. La corte distrettuale, una volta ricondotta la fattispecie in ambito contrattuale, affermò che lo I. era tenuto al pagamento dal momento in cui era venuto a conoscenza della custodia del mezzo da parte del D., coincidente con la richiesta stragiudiziale, avvenuta nel giugno del 2005, sulla base della disciplina del contratto a favore del terzo.

1.4. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di merito determinò il compenso sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle per la determinazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

1.5. Le spese di lite vennero regolate sulla base del principio della soccombenza.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso I.P. sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso D.F. che ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

2.2. P.G. e D.A. sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1766 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito ritenuto obbligato al pagamento del corrispettivo anche il proprietario del mezzo mentre invece contratto vincolerebbe unicamente il depositante, trattandosi di un contratto reale e che il ricorrente, in qualità di proprietario, aveva dichiarato la perdita del possesso.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1777 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte distrettuale condannato il proprietario al pagamento del corrispettivo per il deposito in luogo del depositante, al quale la cosa doveva essere restituita.

2.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

2.2. Nel contratto di deposito, soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione è il depositante, non potendo il depositario esigere la prova della proprietà della cosa depositata (Cassazione civile sez. III, 12/03/2010, n. 6048).

2.3. In caso di affidamento in custodia onerosa da parte della Polizia di un veicolo, a seguito di sinistro o perché provento di reato, qualora non si proceda al sequestro del mezzo, l’affidamento in custodia al depositario configura un contratto a favore di terzo, in virtù del quale viene attribuito al terzo – nella specie, al proprietario della vettura – il diritto di esigere una prestazione nei confronti del promittente ma non lo vincola ad effettuarne alcuna a vantaggio di quest’ultimo, se non in caso in cui abbia avuto espressa notizia dell’avvenuto deposito in quanto l’istituto non tollera oneri o obblighi a carico del terzo (sul punto Cassazione Civile, Sez. III, 14.1.2011, n. 759).

2.4. In mancanza di tempestiva comunicazione dell’avvenuto rinvenimento al legittimo proprietario, quest’ultimo non è tenuto al pagamento di alcun corrispettivo per la custodia del bene.

2.5. Una volta che il proprietario viene informato del deposito del mezzo, si configura una adesione tacita all’accordo contrattuale, in virtù del quale egli è tenuto al pagamento in favore del depositario.

2.6. La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, in quanto nella nota di consegna risultava che al momento del sinistro il deposito era avvenuto nell’interesse del P. e, dalle annotazioni del PRA, era risultato che lo I. era proprietario del mezzo. La sentenza impugnata, pur riconoscendo il valore presuntivo delle risultanze del PRA, ha ritenuto che detta presunzione fosse stata superata dalla mera dichiarazione dello I. di perdita del possesso, avvenuta in data 24.8.2005, dopo la data del sinistro in seguito al quale l’autovettura del P. era stata depositata presso il deposito del D.. La sentenza impugnata, una volta ricondotta la fattispecie in ambito contrattuale, ha correttamente ritenuto che lo I. fosse tenuto al pagamento in favore del depositario, in solido con il P., con decorrenza dal momento in cui era venuto a conoscenza della custodia del mezzo, coincidente con la richiesta stragiudiziale, sulla base della disciplina del contratto a favore del terzo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la corte di merito compensato le spese di lite, nonostante l’accoglimento parziale dell’appello proposto dal D..

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza in quanto ha accolto per quanto di ragione l’appello del D., determinando il compenso dovuto dallo I. sulla base dei principi sopra enunciati.

3. La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va infatti rapportata all’esito finale della lite anche qualora la parte vittoriosa veda conclusivamente riconosciuta una parte inferiore rispetto a quanto richiesto con la domanda introduttiva.

5. Va, quindi, esaminato il ricorso incidentale proposto dal D..

5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la corte di merito, pur avendo escluso la sussistenza di un sequestro amministrativo, applicato le tariffe previste per l’indennità di custodia dei beni sequestrati mentre invece avrebbero dovuto applicarsi le tariffa per il Deposito Giudiziario e Soccorso Stradale, non espressamente contestate né dal P., né dallo I..

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, sotto la rubrica “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contestazione tra le parti”, si deduce l’omesso esame di documenti che proverebbero come l’entità del compenso da parte della ditta depositaria non fosse stato contestata è dal P. ne dallo I..

6.1. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

6.2. La corte di merito ha affermato che le tariffe applicate per la determinazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro costituivano dei parametri per individuare il compenso dovuto al custode, né il depositario aveva provato l’esistenza di usi locali, né era rilevante l’omessa contestazione dell’importo da parte del depositante.

6.3. La regola della non contestazione, espressa dall’art. 115 c.p.c., riguarda solamente i fatti storici e non la determinazione del compenso, che rientra nelle prerogative del giudice di merito (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n. 23897), il quale, nella determinazione equitativa del compenso può fare riferimento ai parametri previsti per l’indennità di custodia giudiziaria.

6.4. Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

7. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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