Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2552 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6477-2019 proposto da:

C.I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5886/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE C.I.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione resa dalla CTP di Roma che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale emesso nei confronti del C.. Secondo la CTR l’appello andava accolto, in quanto nessuna critica poteva essere mossa all’operato dell’Ufficio, il cui avviso di accertamento deve essere ritenuto pienamente legittimo.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 1990, art. 7 e del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza d’appello avrebbe ritenuto correttamente motivato l’atto di accertamento emesso all’esito del procedimento di revisione catastale.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare che il contribuente, nella fase contenziosa, ha dato prova del fatto che il proprio immobile ha caratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento di categoria e di classe operato per microzona di appartenenza.

Il primo motivo è fondato.

Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).

è stato, infatti, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).

Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).

Ne consegue che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

Sul punto, si è precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 del 2018).

Si è ancora aggiunto che è necessaria una rigorosa, completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).

Questa Corte ha pure affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

In effetti, la L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e), stabilisce espressamente che, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie, si tenga contemporaneamente conto dei caratteri specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita.

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare; c) delle specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di nuovo classamento (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019).

Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di classificazione catastale.

La CTR si è limitata ad affermare che l’avviso impugnato presentava “i richiami alla normativa di settore, alle determinazioni del direttore dell’Agenzia delle entrate ed alle delibere comunali ed alle indicazioni dei presupposti che hanno portato all’emanazione dell’atto ed agli elementi valutati e considerati nella rideterminazione del nuovo classamento deve ritenersi sufficientemente motivato e tale da consentire di valutare e verificare il procedimento logico estimativo seguito dall’Ufficio”. Il giudice d’appello ha ritenuto, inoltre, che “il provvedimento richiama, nella parte motiva, le ragioni giuridiche che lo giustificano nonchè i presupposti di fatto dell’accertamento”, ritenendo sufficiente la motivazione del provvedimento amministrativo impugnato sulla base di comuni elementi di conoscenza circa l’aumento di valore del mercato immobiliare.

Sulla base dei principi appena espressi, deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata non si è uniformata ai superiori principi, ritenendo la legittimità dell’accertamento sotto il profilo della possibilità della contribuente di approntare una adeguata difesa, senza tuttavia verificare gli elementi che abbiano in concreto interessato la microzona ai fini del detto classamento l’incidenza degli stessi sull’immobile.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto ed emergendo l’assenza dei presupposti per la legittimità dell’accertamento in relazione a quanto sopra esposto il ricorso originario della parte contribuente deve essere accolto.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio in relazione al recente formarsi di una stabile giurisprudenza sul contenzioso in esame.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della parte contribuente annullando l’atto impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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